Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione nel merito degli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 38004 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame in materia di misure cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Alla Corte Suprema non spetta il compito di verificare se il quadro indiziario fosse idoneo a fondare la misura, né di ricostruire i fatti o di apprezzare attendibilità delle fonti e rilevanza dei dati probatori. È quindi inammissibile il ricorso che, pur formalmente rubricato come inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contesti brevità e parzialità della motivazione e prospetti una diversa lettura degli indizi, chiedendo una rivalutazione nel merito del giudizio cautelare. Il vizio denunciato è di tipo motivazionale e deve essere dedotto nei termini dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione a ipotesi delittuose di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, contestate in concorso con alcuni familiari.

Il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. Si è lamentata la valutazione negativa della gravità indiziaria, fondata su congetture circa la provenienza lecita del denaro impiegato per l’acquisto di un pubblico esercizio, fittiziamente intestato alla compagna dell’indagato. Il ricorrente ha contestato la motivazione sbrigativa del Tribunale, la mancata rivisitazione degli elementi indicati nel provvedimento genetico e l’eccesso dai limiti dell’accertamento sommario proprio del riesame.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto rilevato un’incongruenza sostanziale: dalla metà di pagina 7 il ricorso sembra riferirsi alla revoca del sequestro preventivo del pubblico esercizio e non della misura cautelare personale, con deduzioni inconferenti sui limiti del ricorso in materia di misure reali.

Nel merito, la Seconda Sezione ha qualificato il motivo per quello che realmente è. A dispetto della rubrica formale, il ricorrente non denuncia una violazione di legge: contesta brevità e parzialità della motivazione, prospetta ricostruzioni alternative del fatto e indica ciò che il Tribunale avrebbe dovuto argomentare. Si duole di una motivazione sbrigativa e di una fumosa congettura, passando in rassegna materiale intercettivo e quadro indiziario. In sostanza, chiede un rinnovato giudizio di responsabilità in sede cautelare.

La Corte ha escluso che simili censure siano proponibili in legittimità. Il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è ammissibile solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento. Il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti, né l’attendibilità delle fonti o la concludenza dei dati probatori. In tal senso sono richiamati Sez. F n. 34748 del 11.08.2014 e Sez. III n. 40873 del 21.10.2010, secondo cui sono inammissibili le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate.

Applicando tali principi, la Corte ha escluso vizi di logicità, tanto meno manifesta. Il Tribunale aveva analizzato adeguatamente il complesso indiziario, evidenziando la mancanza di sufficiente cogenza indiziaria: sia quanto al denaro proveniente dall’estero, ricollegabile alla cessione di un immobile entrato nel patrimonio della madre in epoca anteriore ai presunti profitti illeciti, sia quanto alla fonte dei conti stranieri, in assenza di elementi idonei a screditare la tesi difensiva dell’origine lecita del denaro. Il motivo è stato quindi dichiarato infondato e il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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