Appello senza partecipazione e prova della distrazione nella bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. 5 n. 177 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, non essendo sufficiente la generica asserzione che gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali. Per il giudizio di appello disciplinato dalla normativa emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, la celebrazione in camera di consiglio non partecipata non richiede che il decreto di citazione dia avviso della facoltà di chiedere la trattazione orale, gravando sulla difesa l’onere di conoscere la disciplina processuale applicabile. Le pene accessorie fallimentari possono essere determinate nella misura massima senza rapporto automatico con la durata della pena principale.
Il Fatto
Il Tribunale di prima istanza aveva condannato l’imputato, quale amministratore unico di una società poi fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le condotte contestate riguardavano la vendita a sé stesso di un immobile sociale e di un’autovettura aziendale, la cessione di beni aziendali a una società a lui riconducibile con compensazione di crediti fittizi, nonché il drenaggio di somme di denaro attraverso schede contabili fittizie.
La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna, valutando congruo il trattamento sanzionatorio comprensivo della recidiva reiterata specifica. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi processuali e di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha anzitutto esaminato l’eccezione relativa alla nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello. Ha rilevato che, essendo stato l’appello presentato prima del 30 giugno 2024, trovava applicazione la normativa emergenziale di cui all’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, che prevede la celebrazione in camera di consiglio non partecipata. Tale disciplina non contempla la facoltà del giudice di disporre d’ufficio la trattazione orale, diversamente da quanto previsto dall’art. 598-bis, terzo comma, cod. proc. pen. per il rito ordinario.
Quanto alla dedotta mancata rimessione in termini per la richiesta di discussione orale, la Corte ha precisato che l’errore del difensore circa la forma di celebrazione del giudizio non può ridondare a favore dell’imputato, poiché tra i compiti essenziali della difesa tecnica rientra quello di conoscere la disciplina processuale vigente e di attivare l’atto di impulso per instaurare il contraddittorio orale. La Corte ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al mancato esame dell’eccezione, non essendovi interesse ad annullamento per omissioni motivazionali su questioni infondate.
Sul merito, la Corte ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo concernente l’omessa valutazione alternativa delle prove, rilevando che i giudici di merito avevano fornito una motivazione compiuta e congrua, basata su verifiche del Curatore e del Consulente del Pubblico Ministero non efficacemente smentite. I rilievi difensivi, meramente assertivi, non indicavano quali specifiche risultanze bancarie avrebbero potuto smentire radicalmente le conclusioni accusatorie.
La Corte ha infine ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, confermando il bilanciamento in equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva reiterata, in ossequio al divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. Quanto alle pene accessorie fallimentari, ha ribadito che la loro durata può essere determinata nella misura massima in considerazione della finalità special-preventiva, senza necessità di un rapporto automatico con la pena principale.
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Nota della Redazione
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