Inammissibile il ricorso straordinario avverso decreto di volontaria giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 33523 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, privi del carattere della decisorietà, non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La ricorribilità straordinaria postula la verifica congiunta dei caratteri della decisorietà e della definitività, propri dei provvedimenti destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e a incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti. La decisorietà ha natura strutturale ed esprime l’idoneità al giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi. La definitività ha natura funzionale e riguarda l’attitudine al giudicato formale, intesa anche come irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l’ha emanato. L’impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto del tutore, emesso dal giudice tutelare, si propone al Tribunale in sede contenziosa ai sensi dell’art. 45 disp. att. cod. civ., con sentenza appellabile ma non ricorribile per cassazione.

Il Fatto

Gli eredi di una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno proponevano reclamo avanti al Tribunale di Bergamo avverso il decreto di approvazione del rendiconto finale emesso dal Giudice Tutelare, contestando anomalie nelle entrate e nelle uscite indicate dall’amministratore di sostegno e chiedendo l’accertamento dell’erroneità del rendiconto, nonché la condanna alla restituzione di una somma di denaro.

Il Tribunale dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo che l’impugnazione avverso il decreto di approvazione del conto non potesse essere promossa in via di reclamo, ma dovesse essere proposta avanti al Tribunale in sede contenziosa. Tale decreto veniva impugnato sul solo punto delle spese con reclamo avanti alla Corte d’Appello di Brescia, che lo dichiarava inammissibile, osservando che il relativo potere di gravame era già stato consumato. Avverso i provvedimenti di entrambi i gradi gli eredi proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica dei presupposti della ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., rimedio applicabile a ogni provvedimento giurisdizionale, anche emesso in forma di ordinanza o decreto. La norma postula che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, propri dei provvedimenti destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e a incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24068 del 2019 e da Cass. n. 11524 del 2020.

Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, perché attiene al contenuto del provvedimento e ne esprime l’idoneità al giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi, nel contraddittorio delle parti e in correlazione a una posizione di diritto soggettivo. Il carattere della definitività ha invece natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento e ne esprime l’attitudine al giudicato formale, intesa non solo come indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche come irrevocabilità e immodificabilità da parte del giudice che l’ha emanato.

Su questa base la Corte rileva che la decisorietà è da sempre negata ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, con i quali non si decide su posizioni di diritto soggettivo in funzione di definizione di controversie, ma si assumono semplici misure finalizzate alla cura di situazioni monosoggettive. Ne deriva la non ricorribilità del provvedimento che ha deciso un reclamo con pronuncia in rito, ritenendo non reclamabile il provvedimento del Tribunale che a sua volta aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione avverso il decreto di approvazione del conto.

Nel merito la Corte conferma la correttezza della decisione della Corte d’Appello. L’art. 386 cod. civ., applicabile all’amministrazione di sostegno tramite il richiamo dell’art. 411, primo comma, cod. civ., e l’art. 45 disp. att. cod. civ. conducono al principio secondo cui l’impugnazione del decreto di approvazione del rendiconto finale del tutore, emesso dal giudice tutelare, deve essere decisa con sentenza del Tribunale in sede contenziosa. Tale sentenza, di natura decisoria perché rende definitivi gli accertamenti sul rendimento del conto, è appellabile ma non ricorribile per cassazione.

La Corte esclude, infine, che rilevi in senso contrario la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21985 del 2021, che aveva affermato la reclamabilità dei decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno dinanzi alla Corte d’Appello. La fase di impugnazione cui rinvia l’art. 386, terzo comma, cod. civ. non è quella disciplinata dall’art. 720-bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente. Quanto al decreto del Tribunale, la Corte rileva la tardività della notifica del ricorso straordinario, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine indicato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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