Inammissibile il regolamento di competenza avverso le statuizioni del giudice di pace (Cass. civ. Sez. III n. 4955 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni sulla competenza rese dal giudice di pace non possono essere impugnate con il regolamento di competenza, neppure nella forma facoltativa, perché l’art. 46 cod. proc. civ. esclude espressamente l’applicabilità degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. ai giudizi davanti a quel giudice. Il ricorso così proposto è pertanto inammissibile. La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in palese violazione delle regole che escludono il regolamento dinanzi al giudice di pace, unitamente alla evocazione di una inesistente inerzia difensiva della controparte, integra gli estremi dell’abuso del processo e giustifica la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre alla sanzione in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, propose opposizione al decreto con cui il Giudice di pace di Messina gli aveva ingiunto di pagare una somma a titolo di compensi per prestazioni professionali in favore del resistente, anch’egli avvocato. Oltre a contestare nel merito la sussistenza del diritto al compenso e dei presupposti del provvedimento monitorio, eccepì in rito l’incompetenza per territorio del giudice adito, assumendo competente il Giudice di pace di Roma, luogo di residenza e domicilio, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
Con sentenza il Giudice di pace di Messina rigettò sia l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando una precedente ordinanza e riportandosi integralmente al suo contenuto, sia il merito dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Avverso questa sentenza il ricorrente propose ricorso per regolamento facoltativo di competenza, sulla base di un unico articolato motivo. Il resistente depositò scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., invocando la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’istanza. Nel senso dell’inammissibilità concluse anche il Procuratore Generale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Il passaggio decisivo è la constatazione che la statuizione sulla competenza resa dal Giudice di pace non può essere impugnata con il regolamento di competenza: l’art. 46 cod. proc. civ. dispone infatti che le disposizioni degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. Il Collegio richiama sul punto una serie consolidata di precedenti, tra cui Cass. n. 4001 del 2020, Cass. n. 711 del 2021, Cass. n. 6441 del 2023 e Cass. n. 13610 del 2023.
Sul piano delle spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando l’attività difensiva del resistente vittorioso. Ha inoltre rilevato l’inesattezza formale, oltre all’infondatezza sostanziale, del rilievo del ricorrente secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto la notifica del controricorso: la controparte aveva ritualmente depositato la scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., norma che prescrive solo il deposito e non anche la notifica.
Il Collegio ha poi affrontato il profilo ulteriore della condotta processuale. La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in palese violazione delle regole che escludono il regolamento di competenza nei giudizi dinanzi al Giudice di pace, unitamente alla fuorviante evocazione di una inesistente inerzia difensiva della controparte, costituisce indice di mala fede o colpa grave. Si traduce in una condotta contraria ai canoni di correttezza e idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che deve garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale e, al contempo, tenere conto della ragionevole durata del processo e della necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni dilatorie o pretestuose.
Tale condotta integra gli estremi dell’abuso del processo e viene sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., con richiamo ai precedenti Cass. n. 22208 del 2021, Cass. n. 27568 del 2022 e Cass. n. 35593 del 2022. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento della somma, stimata equo mantenere nella misura minima di legge, in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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