Equa riparazione, prescrizione del reato e prova del pregiudizio (Cass. civ. Sez. II n. 14002 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la definizione del giudizio penale con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato fa operare la presunzione relativa di insussistenza del danno prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), legge n. 89/2001. Tale presunzione non esclude l’indennizzabilità, ma introduce una diversa disciplina della formazione e della valutazione della prova, con un nuovo riparto dell’onere probatorio a carico del richiedente. Grava pertanto su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare concretamente il pregiudizio non patrimoniale effettivamente subito, non essendo sufficiente invocare la natura necessaria delle prestazioni oggetto del giudizio presupposto. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Due ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un processo penale nel quale erano state imputate di falsificazione di attestazioni finalizzate a conseguire indebite prestazioni previdenziali. Il giudizio presupposto si era concluso con declaratoria di prescrizione del reato. La Corte d’appello di Salerno, con decreto n. 185/2023, aveva respinto la domanda.
Il giudice di merito aveva rilevato che le istanti non avevano assolto l’onere di allegazione del pregiudizio, essendosi limitate ad affermare in modo generico che le prestazioni previdenziali erano per loro natura necessarie e che la loro perdita aveva generato un patimento fisico e morale. Avverso tale decreto le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale del riparto dell’onere della prova nel giudizio di equa riparazione quando il processo presupposto si sia chiuso per prescrizione. Il primo motivo sosteneva che la natura previdenziale delle prestazioni dovesse condurre automaticamente al riconoscimento dell’indennizzo e che il giudice avrebbe dovuto esaminare le prove acquisite in sede penale.
Il ricorso è dichiarato palesemente infondato. Le censure sulla motivazione sono inammissibili perché la Corte di merito ha esposto in modo chiaro e logico le ragioni della decisione. Il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo il vizio che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Nel merito, il decreto impugnato ha correttamente applicato l’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), legge n. 89/2001. Quando il procedimento penale si definisce con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, il pregiudizio conseguente all’irragionevole durata è presuntivamente compensato dall’intervenuto proscioglimento, salvo prova contraria. La norma non esclude l’indennizzabilità, ma prevede un diverso riparto dell’onere probatorio, consentendo all’imputato di dimostrare la non corrispondenza alla realtà della presunzione. Questa interpretazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima perché non irragionevole (Cass. n. 16076/2020 e Cass. n. 37850/2022).
La Corte sottolinea che le ricorrenti, dalla conoscenza dell’assunzione della qualità di indagate fino alla pronuncia di primo grado, non avevano formulato alcuna istanza anticipatoria di udienza, né sollecitato la decisione nel merito avvalendosi di riti alternativi, né rinunciato alla prescrizione. Hanno così manifestato concretamente l’interesse ad avvalersi del beneficio della sopravvenuta causa estintiva, senza allegare alcuna prova contraria idonea a dimostrare un pregiudizio legato all’eccessiva durata. Quanto all’esame delle prove penali, il ricorso non offre elementi per apprezzarne l’utilità, poiché il danno indennizzabile è solo quello che appare effetto dell’irragionevole durata e, in caso di prescrizione, va accertato in concreto.
Il terzo motivo è infondato: la Corte di merito, senza negare l’irragionevole durata del processo, ha ravvisato l’assenza di prova del pregiudizio e la non spettanza dell’indennizzo, non dovendo procedere alla successiva quantificazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e di un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.