Ricusazione del giudice estranea alla causa parallela tra le stesse parti (Cass. civ. Sez. II n. 29907 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., è ammessa nei soli casi in cui allo stesso giudice è fatto obbligo di astenersi, e le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c. sono di stretta interpretazione, incidendo sulla capacità del giudice e derogando al principio del giudice naturale precostituito per legge. L’obbligo di astensione sancito dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, essendo la norma volta ad assicurare l’alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo. Il fatto che sia componente del collegio un magistrato autore di altra sentenza resa in una diversa e parallela causa tra le medesime parti, con risoluzione di identiche questioni di diritto, non integra l’incompatibilità funzionale prevista come causa di astensione obbligatoria, né costituisce manifestazione indebita del convincimento sul merito.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, chiedendo la riforma della decisione di secondo grado. Fissata l’adunanza camerale per la decisione, il ricorrente depositava istanza di ricusazione del consigliere relatore, assumendo che questi, in un precedente giudizio, aveva istruito e deciso quale giudice unico la medesima controversia tra le stesse parti e su questioni analoghe.

Secondo l’istante, il relatore aveva già conosciuto della causa come magistrato e aveva respinto una precedente istanza di riunione dei due giudizi pendenti davanti al Tribunale di Roma. Il ricorso per ricusazione era fondato sull’art. 51, n. 4, c.p.c., per aver il magistrato conosciuto della causa come giudice in altro grado.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che nel procedimento di ricusazione deve essere garantito il contraddittorio, ma in tempi brevi e senza un diritto a termini predeterminati, trattandosi di disciplina speciale rispetto a quella degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. Il procedimento camerale si è quindi svolto con le formalità partecipative dell’art. 53, comma 2, c.p.c..

Nel merito, la Corte richiama la disciplina dell’istituto: la ricusazione, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., opera nei soli casi di astensione obbligatoria e costituisce strumento per l’attuazione del principio di imparzialità. Poiché tali casi incidono sulla capacità del giudice e derogano al giudice naturale, essi sono di stretta interpretazione.

Quanto all’ipotesi invocata, la Corte osserva che l’obbligo di astensione dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa in altro grado, perché la norma mira ad assicurare l’alterità del giudice dell’impugnazione sulla medesima res iudicanda in un unico processo. L’obbligo non opera, dunque, in un nuovo e distinto procedimento, ancorché tra le stesse parti e su identiche questioni.

La Corte aggiunge che la circostanza che un componente del collegio sia autore di altra sentenza resa in una diversa causa parallela tra le stesse parti non integra l’incompatibilità funzionale prevista come causa di astensione obbligatoria, né vale come manifestazione indebita del convincimento sul merito. In linea generale, l’adozione di una precedente decisione in una distinta causa tra le stesse parti non pregiudica l’imparzialità del giudice, purché la nuova pronuncia sia resa all’esito delle difese delle parti e non sia vincolata dalle questioni definite in precedenza.

Il ricorso per ricusazione è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento della pena pecuniaria ex art. 54, comma 3, c.p.c. determinata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *