Selettori distinto dal Consiglio di leva: oneri locali solo per le sedute (Cass. civ. Sez. III n. 29906 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di oneri posti a carico delle amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di Leva, l’art. 29 d.P.R. n. 237/1964 impone al Comune di fornire i locali destinati alle sedute dei Consigli di Leva, con esclusione dei locali necessari alle attività del Gruppo Selettori. Quest’ultimo, pur essendo organo tecnico di necessario supporto alle valutazioni del Consiglio, resta formalmente distinto dal Consiglio stesso ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 237/1964. L’interpretazione della norma che accolla spese all’ente locale, incidendo sui bilanci, deve essere condotta con rigore, secondo il criterio dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Non configura violazione del principio di diritto del giudizio di rinvio la pronuncia che riconosca l’indennizzo per i soli locali adibiti alle sedute, ove il Comune non abbia offerto locali alternativi.

Il Fatto

Con sentenza del 2005 il Tribunale di Brescia condannava il Comune a corrispondere all’Agenzia del Demanio un indennizzo annuo per l’occupazione dei locali destinati alle sedute del Consiglio di Leva, in forza dell’art. 29 d.P.R. n. 237/1964. Il Comune impugnava, contestando l’esistenza di un accordo per la messa a disposizione dei locali. La Corte d’Appello di Brescia accoglieva il gravame, ritenendo inapplicabile la norma.

Investita il ricorso, la Cassazione con ordinanza n. 26876/2018 cassava con rinvio, affermando l’applicabilità dell’art. 29 d.P.R. n. 237/1964 anche quando i locali siano ubicati in edifici demaniali. In sede di rinvio la Corte territoriale riconosceva l’obbligo di pagamento, ma limitava la quantificazione ai soli locali utilizzati per le sedute, escludendo quelli adibiti al Gruppo Selettori. L’Agenzia ricorreva nuovamente; il Comune proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, con cui il Comune assume che il giudice del rinvio abbia attribuito all’ordinanza n. 26876/2018 portata più estesa del dovuto, omettendo di esaminare l’eccezione sul mancato svolgimento del procedimento di offerta alternativa dei locali. Il motivo è infondato.

La Corte rileva che il principio di diritto espresso in sede di legittimità presuppone sì la possibilità per il Comune di offrire locali propri in alternativa a quelli demaniali, ma dà atto che tale offerta non è mai avvenuta. L’indennizzo discende dalla necessità di ribaltare sull’obbligato gli oneri della messa a disposizione dei locali, quale perdita economica da compensare. Il Comune non può dolersi di non aver attivato un procedimento che era nella propria disponibilità. Ne consegue l’esclusione anche della violazione dell’art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU.

Passando al ricorso principale, l’Agenzia contesta la qualificazione del Gruppo Selettori come estraneo al Consiglio di Leva, assumendone la natura di organo tecnico necessario. Il motivo è infondato. L’art. 27 d.P.R. n. 237/1964 indica il Gruppo Selettori quale organo di supporto alle valutazioni del Consiglio, la cui operatività era strettamente dipendente dalle operazioni del Gruppo. Tuttavia, dal dettato letterale il Gruppo risulta formalmente distinto dal Consiglio e solo tale da fornirgli assistenza.

La Corte valorizza la già intervenuta statuizione del Tribunale di Brescia sull’autonomia dei due organi, non impugnata in appello. La previsione sull’impiego del capo gruppo selettore in caso di assenza dei membri del Consiglio conferma la distinzione tra organi compenetrati ma non riconducibili a un unicum. L’art. 29 d.P.R. n. 237/1964 richiama i soli Consigli di Leva, non i selettori, pur menzionati nell’articolo precedente.

In applicazione del criterio dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, alla norma non può attribuirsi significato diverso da quello palese dalle parole usate. Il legislatore, distinguendo formalmente il Consiglio dal Gruppo e indicando i locali per le sole sedute, ha escluso l’onere comunale di offrire locali per le attività necessarie allo svolgimento delle relative funzioni. La circostanza che la norma ponga un onere economico incidente sui bilanci degli enti impone un’interpretazione rigorosa. Anche il ricorso principale è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese per reciproca soccombenza. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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