Ricusazione GUP: no cautelare stessa fase per convincimento (Cass. pen. Sez. 3 n. 15695 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere cautelare da parte del giudice per l’udienza preliminare non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. Non è, pertanto, ricusabile il GUP che, nella stessa fase del procedimento, abbia adottato un provvedimento de libertate di rigetto di un’istanza di sostituzione della custodia cautelare, ancorché le motivazioni contengano espressioni assertive sulla responsabilità, quando queste siano funzionali alla delibazione incidentale e non si risolvano in un’indebita, ingiustificata anticipazione del merito della res iudicanda.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dai difensori di un’imputata nei confronti del giudice per l’udienza preliminare. La ricusazione, fondata sull’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., censurava il contenuto del provvedimento del 3 ottobre 2025 con cui il GUP aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare, ritenendo che le espressioni utilizzate, tipiche di una sentenza definitoria, anticipassero il convincimento di colpevolezza. La Corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per manifesta infondatezza, ravvisando l’insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 37, 41 e 127 cod. proc. pen., nonché la violazione dell’art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte avesse ingiustamente rinunciato all’esame del merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., l’istanza di ricusazione può essere dichiarata inammissibile con procedura de plano non solo per assenza dei presupposti formali, ma anche nel caso di manifesta infondatezza della causa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito che l’esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile quale motivo di ricusazione, essendo il giudice titolare della competenza accessoria cautelare che si radica proprio in ragione di quella principale del giudizio sul merito. Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, si applica anche al giudice dell’udienza preliminare, il quale non può demandare a terzi le decisioni cautelari che gli spettano ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., né limitare il proprio potere-dovere di verifica in nome dell’incompatibilità.

La Corte ha precisato che un tema di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. può configurarsi solo quando la valutazione del giudice si risolva in un’indebita, ingiustificata anticipazione della decisione sul merito della res iudicanda o sulla colpevolezza dell’imputato, senza nesso funzionale con l’atto da compiere. Le valutazioni operate in sede di delibazione cautelare, anche se assertive, rimangono tali e sono per definizione insuscettibili di condizionare il distinto giudizio di merito, non potendo il processo frammentarsi attribuendo ogni singola decisione a giudici diversi.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 6 CEDU, la Corte ha escluso l’applicabilità della norma ai sub-procedimenti incidentali, quali quello di ricusazione, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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