Collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e onere di allegazione dell’esimente (Cass. pen. Sez. 6 n. 31874 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra l’ipotesi di cui all’art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. la situazione in cui la prova di reati oggetto di diversi procedimenti derivi, anche in parte, dalla medesima fonte, non potendo tale circostanza fondare il collegamento probatorio di cui alla lett. b) della medesima disposizione, che ricorre solo in presenza di identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero di diretta rilevanza di un elemento probatorio su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento. Grava, inoltre, su chi invoca la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. l’onere di allegare i presupposti fattuali rientranti nella propria sfera personale di conoscenza, salvo che le circostanze siano conosciute o conoscibili ex actis.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 cod. pen. Il ricorrente, già imputato in un procedimento connesso pendente in grado di appello, era stato escusso come testimone ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen. e deduceva di aver invece dovuto essere sentito con le garanzie previste dall’art. 210, comma 6, cod. proc. pen., in ragione del prospettato collegamento probatorio tra i due procedimenti.
Avverso la sentenza di secondo grado, il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, concernenti il vizio di motivazione in ordine all’esimente di cui all’art. 384, comma 2, cod. pen., la violazione di legge per l’esclusione del collegamento probatorio, la mancanza di motivazione sulla sussistenza di tale collegamento e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, trattando congiuntamente i primi tre motivi in quanto strettamente connessi. In primo luogo, ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale di disattendere la deduzione difensiva per non avere l’appellante allegato né dimostrato i presupposti per l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, richiamando il principio per cui l’onere di allegazione grava su chi intende far valere l’esimente, con riferimento ai presupposti fattuali rientranti nella propria sfera personale di conoscenza, salvo che le circostanze siano conosciute o conoscibili ex actis (Sez. 6, n. 27411 del 10/06/2024, Rv. 286826-02).
La Corte ha poi esaminato la questione del collegamento probatorio, ricordando che, per costante giurisprudenza, quello di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ricorre soltanto quando sussista identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero la diretta rilevanza di un elemento probatorio su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 10/06/2015, Rv. 264397-01; conf. Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319-01). Tale collegamento non può fondarsi sul solo movente del fatto illecito, dovendo invece ricorrere elementi oggettivi di identità, sovrapponibilità o diretta rilevanza probatoria (Sez. 1, n. 6507 del 27/11/2025, Rv. 289492-01).
La Corte ha riconosciuto che l’insussistenza del collegamento probatorio non discende automaticamente dalla diversità dei fatti oggetto dei due procedimenti, dovendosi piuttosto verificare se la prova di un reato influisca sulla prova dell’altro. Tuttavia, nel caso di specie, gli elementi dedotti deponevano al più nel senso che la prova di entrambi i reati derivasse, anche in parte, dalla medesima fonte — le intercettazioni — situazione riconducibile alla diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 371 cod. proc. pen., e non a quella di cui alla lett. b) invocata dal ricorrente.
La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente il trattamento sanzionatorio, evidenziando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione della Corte territoriale, basata sulla pervicacia mostrata dall’imputato nel persistere nel negare il vero, era da ritenere adeguata. Ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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