Rinvio per rideterminazione della pena senza motivazione apparente (Cass. pen. Sez. II n. 41791 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, chiamato a rideterminare il trattamento sanzionatorio dopo l’annullamento parziale, non può limitarsi a confermare il calcolo già operato dal giudice la cui sentenza è stata annullata, ma deve indicare gli specifici criteri di cui all’art. 133 cod. pen. posti a fondamento delle proprie scelte. È viziata da motivazione solo apparente, oltre che erronea, la decisione che fonda la determinazione della pena su un negativo giudizio sulla personalità dell’imputato desunto da precedenti condanne inesistenti, quando dal casellario giudiziale risulti l’assenza di condanne per delitti commessi dopo i fatti in giudizio. La Cassazione, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti per constatare l’integrazione della violazione denunciata. L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto integra nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della conclusione del giudizio di appello, restando altrimenti tardiva; la mancata traduzione della sentenza impugnata incide solo sui termini per impugnare e non integra alcuna ipotesi di nullità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile in primo grado di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di un cacciavite e di un coltellino, con reati unificati dalla continuazione e riconoscimento della attenuante dell’art. 89 cod. pen. in termini di prevalenza sulla contestata recidiva. La pena inflitta era stata sostituita con la detenzione domiciliare.
La Corte di appello di Trieste aveva assolto l’imputato dalla ricettazione per non aver commesso il fatto, confermando nel resto e rideterminando la pena. Su ricorso dell’imputato, la Sesta sezione di questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza quanto al capo del tentato furto, estinto per remissione di querela, e con rinvio alla Corte di appello di Venezia per il residuo trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena in mesi nove e giorni 25 di reclusione, provocando il nuovo ricorso del difensore per violazione del divieto di reformatio in peius e per motivazione apparente sulla pena e sulle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto quanto al primo motivo. La Sesta sezione aveva annullato la decisione di appello non solo per l’estinzione del tentato furto, ma principalmente perché il giudice aveva rideterminato la pena omettendo ogni argomentazione e fissandola in misura superiore al doppio del minimo edittale per il reato ritenuto più grave, senza alcun riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen.
La motivazione della sentenza impugnata è, per un verso, generica, perché si limita a richiamare il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, asseritamente destinatario di condanne per delitti commessi sia prima sia dopo i fatti in giudizio; per altro verso, è errata, perché questa Corte, potendo esaminare direttamente gli atti quale giudice del fatto processuale (Sez. I n. 8521 del 09.01.2013, Rv. 255304), ha constatato che dal certificato del casellario giudiziale non risultano condanne per delitti commessi dopo i fatti del presente procedimento.
La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena, restando assorbiti i motivi sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla mancata esclusione della recidiva.
Manifestamente infondata è invece l’eccezione di omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello. L’omessa traduzione all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, poiché l’obbligo previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. è funzionale non solo a informare dell’accusa, ma anche a garantire l’effettività della partecipazione e la difesa diretta e personale anche in appello (Sez. VI n. 3993 del 30.11.2023, dep. 30.01.2024, Rv. 286113). L’eccezione andava proposta prima della conclusione del giudizio di appello ed è pertanto tardiva. Quanto alla mancata traduzione della sentenza impugnata, essa incide solo sui termini per impugnare e non integra alcuna nullità (Sez. VI n. 24730 del 13.03.2024, Rv. 286667).
Nota della Redazione
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