Riduzione dell’indennizzo per durata irragionevole non applicabile alle procedure fallimentari (Cass. civ. Sez. II n. 4602 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 1 bis dell’art. 2 bis della legge n. 89/2001, che consente di ridurre fino al 20 per cento l’indennizzo per irragionevole durata del processo quando le parti del giudizio presupposto sono più di dieci, non è applicabile alle procedure concorsuali. Nella legge Pinto il termine “processo” ha un significato diverso da “procedura concorsuale”: la pluralità di parti, meramente eventuale nel processo di cognizione, costituisce nelle procedure fallimentari l’ipotesi fisiologica, sicché l’estensione della riduzione produrrebbe una penalizzazione irragionevole del creditore ammesso al passivo. Il fallito e la società fallita vantano posizioni giuridiche distinte e hanno diritto a un autonomo indennizzo, né rileva il comportamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, che assume rilievo solo nella valutazione della complessità della vicenda e della misura della riparazione. L’indennizzo non è subordinato alla presentazione di istanze sollecitatorie.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto monitorio con cui il Consigliere istruttore aveva liquidato 4.128,00 euro per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, aperta nel 2001 e chiusa nel 2019. La Corte d’appello ha confermato il provvedimento, ritenendo legittima la riduzione dell’importo base prevista dall’art. 2 bis, comma 1, legge n. 89/2001, in considerazione del numero delle parti della procedura concorsuale, superiore a dieci. Il ricorrente ha impugnato il decreto per cassazione con un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso con ricorso incidentale, anch’esso affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale del Ministero, che sosteneva l’inesistenza di alcun diritto all’indennizzo per il fallito, in quanto parte passiva, non sollecitante e priva di giudizi instaurati nel corso della procedura. Il motivo è dichiarato infondato: il fallimento era stato pronunciato sia a carico del ricorrente, quale socio illimitatamente responsabile, sia a carico della società, e entrambi avevano diritto all’indennizzo, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche, con separate aspettative di definizione in tempi ragionevoli (Cass. n. 15254 del 2013; Cass. n. 13238/2019).
È pacifica la legittimazione del fallito a ottenere l’equa riparazione (Cass. n. 13605/2013): il comportamento della parte rileva solo se abbia determinato un ingiustificato allungamento dei tempi, mentre resta irrilevante il comportamento anteriore al processo, anche se ne abbia dato causa (Cass. n. 10074/2008). Tali circostanze possono trovare considerazione nella valutazione della complessità della vicenda e nella quantificazione della misura della riparazione. Non occorre poi che il fallito abbia sollecitato la definizione della procedura, data la posizione di mera attesa cui è assoggettato (Cass. n. 28489/2020; Cass. n. 2247/2007). Quanto agli effetti del fallimento, esso comporta lo scioglimento della società, non l’estinzione, che consegue soltanto alla cancellazione, di cui non vi è riscontro (Cass. n. 6771/2020).
Passando al ricorso principale, la Corte ne accoglie l’unico motivo. Il comma 1 bis dell’art. 2 bis, legge n. 89/2001 prevede la possibile riduzione dell’indennizzo quando le parti del processo siano più di dieci o più di cinquanta. La lettura comparata delle disposizioni rende manifesto che nella legge Pinto la parola “processo” — che inizia con il deposito del ricorso o la notificazione della citazione — ha un significato diverso da “procedura concorsuale”. Ne segue che la riduzione espressamente riferita al “processo” non può essere estesa alla “procedura concorsuale”.
L’interpretazione letterale è confortata da una ragione sistematica: nel processo di cognizione la pluralità di parti è evenienza infrequente, mentre nelle procedure concorsuali la compresenza di una pluralità di creditori è l’ipotesi fisiologica e il superamento delle cinquanta parti è del tutto ordinario. Applicare il comma 1 bis a tali procedure produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e irragionevole penalizzazione del creditore ammesso al passivo rispetto a chi partecipa a un ordinario processo di cognizione (Cass. n. 25181/2021). La Corte accoglie quindi il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Non si fa luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.