Riduzione del trattamento accessorio per cessazioni: criterio proporzionale e non taglio forfettario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9376 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il limite delle risorse destinate al trattamento accessorio previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 impone la cristallizzazione dell’ammontare complessivo all’importo del 2010, con riduzione automatica in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio. La relativa attuazione richiede che il fondo, come riproporzionato, sia suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio secondo la graduazione esistente. È quindi illegittimo il taglio percentuale forfettario applicato indistintamente ai singoli trattamenti accessori, perché contrasta con la lettera della norma e con la sua finalità di risparmio. La rideterminazione del dare-avere non esorbita dalla competenza del giudice ordinario, poiché involge diritti soggettivi dei dirigenti, e deve verificare la riduzione dei fondi per effetto delle cessazioni.
Il Fatto
Una dirigente sanitaria di un’azienda sanitaria locale conveniva in giudizio la datrice di lavoro deducendo l’illegittimità del provvedimento con cui era stata disposta la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. La Corte d’Appello, accogliendo il gravame della sola lavoratrice, affermava l’illegittimità del criterio del taglio forfettario e condannava l’azienda alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e maggior danno. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l’azienda sanitaria con due motivi.
La Motivazione della Corte
I motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, in adesione a un orientamento già espresso dalla Corte. Il ricorso pone tre questioni: l’oggetto e la legittimità della cristallizzazione delle risorse, le modalità attuative della riduzione proporzionale alle cessazioni e la ricaduta sui trattamenti accessori individuali.
La Corte ricostruisce il quadro normativo e contrattuale: l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento fondamentale e accessorio; la retribuzione di posizione, componente accessoria, è composta di una parte fissa e di una variabile correlata alla graduazione delle funzioni.
Il comma 2-bis dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, per come richiamato, stabilisce che dal 1° gennaio 2011 l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio non può superare l’importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il dato testuale impone la cristallizzazione e la riduzione delle quote gravanti sui fondi in relazione alle cessazioni. Diversamente si avrebbe un aumento della consistenza delle risorse, in contrasto con la finalità di risparmio.
Per dare attuazione alla previsione, l’ammontare annuo, come riproporzionato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio secondo la graduazione. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata con un taglio percentuale uniforme come quello del 30% applicato dall’azienda, che incide anche in peius sul trattamento complessivamente goduto.
La Corte precisa che il ricalcolo non attiene alla determinazione economica dei fondi ma al diritto soggettivo di ciascun medico a non subire una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010; la pretesa non esorbita quindi dalla competenza del giudice ordinario, involgendo la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata solo in via incidentale, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 33365 del 2022. Il generico intento di rivedere le graduazioni non giustifica il taglio, poiché la revisione riguarda le proporzioni in cui i fondi vanno divisi, non il loro ammontare.
Nota della Redazione
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