Quote TFR non versate al Fondo: natura retributiva e debito del cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11198 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui il datore di lavoro non versi al Fondo di previdenza complementare le quote di T.F.R. accantonate secondo la scelta del lavoratore, quest’ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura retributiva. Il vincolo di destinazione non si attua e si ripristina la piena disponibilità delle risorse in capo al lavoratore. Il datore di lavoro cessionario dell’azienda subentra, ex art. 2112 cod. civ., nel debito del cedente ed è tenuto ad adempierlo. Non sussistono i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, quando il datore di lavoro cessionario non sia sottoposto ad alcuna delle procedure concorsuali previste.

Il Fatto

La lavoratrice aveva aderito a una forma di previdenza complementare. Il datore di lavoro originario, dichiarato fallito, non aveva versato al Fondo le quote di T.F.R. accantonate. La lavoratrice era stata ammessa al passivo del fallimento per quel credito e, nel frattempo, era passata alle dipendenze della società cessionaria dell’azienda.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna dell’INPS al versamento delle quote al Fondo, riconoscendo la sola rivalutazione monetaria. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito dalla lavoratrice con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica e accolti. Il fulcro della decisione è la distinzione tra la fase in cui le quote di T.F.R. restano accantonate presso il datore di lavoro e il momento in cui il vincolo di destinazione si attua con il versamento al Fondo.

Richiamando la recente Cass. n. 19510 del 2023, la Corte ribadisce che il credito al T.F.R. accantonato assume natura previdenziale solo nel momento di attuazione del vincolo, cioè con il versamento al Fondo delle risorse accantonate su mandato del lavoratore. Fino a quel momento la contribuzione e le quote conservano natura retributiva.

Se il datore di lavoro non provvede al versamento, l’inadempimento dell’obbligazione assunta con il mandato impedisce l’attuazione del vincolo e ripristina in capo al lavoratore la piena disponibilità delle risorse, di natura retributiva. Il meccanismo del Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS dal d.lgs. n. 80 del 1992, conferma questa impostazione: il lavoratore resta titolare del credito verso il datore di lavoro per i contributi non versati e, in caso di fallimento, la surrogazione del Fondo nell’ammissione al passivo opera per i contributi omessi.

La Corte riafferma la distinzione dei rapporti: quello tra lavoratore e datore di lavoro, da cui il primo trae le risorse per la contribuzione, e quello tra lavoratore e Fondo, di natura contrattuale. Il datore di lavoro assume l’obbligo di accantonare e versare la contribuzione o il T.F.R. maturando, salvo che dallo statuto del Fondo risulti una cessione del credito.

Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario, comporta lo scioglimento del contratto di mandato ai sensi dell’art. 78, comma 2, l. fall., con ripristino della titolarità in capo al lavoratore, legittimato a insinuarsi al passivo, salvo cessione del credito al Fondo. Ne deriva che il datore di lavoro cessionario subentra ex art. 2112 cod. civ. nel debito del cedente. Non sussistono quindi i presupposti dell’intervento del Fondo di garanzia, non essendo il cessionario sottoposto ad alcuna procedura concorsuale. La sentenza è cassata e la domanda originaria rigettata nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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