Riduzione dei fondi accessori dirigenti sanitari e taglio lineare illegittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9374 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico accessorio della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario, l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, cristallizza l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio all’importo dell’anno 2010 e ne impone la riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Non è conforme alla lettera della norma una riduzione operata mediante un taglio percentuale forfettario, applicato in misura identica alle retribuzioni individuali. La rideterminazione ex post delle somme indebitamente corrisposte deve seguire le dinamiche normative e contrattuali: ricalcolo dei fondi depurati dalle quote del personale cessato, calcolo di quanto spettante a ciascun dirigente e detrazione di quanto percepito in eccedenza. La controversia attiene a diritti soggettivi e rientra nella competenza del giudice ordinario, non richiedendo la rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione.

Il Fatto

I ricorrenti, dirigenti medici di primo livello di una azienda sanitaria locale, impugnavano davanti al Tribunale la nota con cui l’azienda aveva disposto la riduzione del 30% della remunerazione variabile aziendale, operando il recupero mediante trattenuta in busta paga. La misura trovava titolo nell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e nelle linee di indirizzo regionale, in attesa della revisione della graduazione delle funzioni.

I dirigenti deducevano l’errata applicazione dei criteri di calcolo dei fondi per gli anni 2011, 2012 e 2013, l’illegittimità della decurtazione del trattamento fondamentale e l’assenza della preventiva revisione della graduazione. Il Tribunale accoglieva in parte le domande, dichiarando illegittima la decurtazione per la parte eccedente determinati importi annuali. La Corte d’Appello accoglieva l’appello dell’azienda e rigettava quello incidentale dei lavoratori, ritenendo che la provvisorietà della riduzione precludesse ogni ulteriore accertamento sui criteri applicati.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i due motivi per connessione, li accoglie per quanto di ragione richiamando l’impianto motivazionale dei precedenti conformi. La questione centrale riguarda l’oggetto e la legittimità della cristallizzazione e della riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio, le modalità attuative della riduzione proporzionale e la ricaduta sui trattamenti individuali.

Ricostruito il quadro normativo, la Corte ricorda che l’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 demanda ai contratti collettivi la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, e che l’art. 40, comma 3-bis, rafforza il rapporto tra performance e buon andamento dell’amministrazione. Le retribuzioni di posizione e di risultato trovano fondamento nella contrattazione collettiva, sulla quale l’amministrazione non ha potere di disposizione: sono pertanto vietati trattamenti individuali peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo.

Il punto decisivo è l’interpretazione dell’art. 9, comma 2-bis. Il dato testuale impone che il limite delle risorse sia cristallizzato all’importo del 2010 e che, in presenza di cessazioni dal servizio, le risorse originariamente destinate ai dirigenti cessati siano decurtate in proporzione. L’ammontare annuo delle risorse va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente. Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata con un taglio percentuale come quello del 30% applicato dall’azienda, che incide forfettariamente sulle retribuzioni individuali.

Le disposizioni statali di contenimento hanno superato il vaglio di costituzionalità, come ricorda la Corte richiamando la giurisprudenza costituzionale. In mancanza di una tempestiva applicazione della regola, la rideterminazione ex post deve seguire le dinamiche normative e contrattuali: ricalcolo dei fondi depurati dalle quote del personale cessato, calcolo di quanto spettante a ciascun medico, detrazione di quanto percepito e individuazione degli importi da restituire.

La Corte esclude che la provvisorietà della misura o un generico intento di rivedere le graduazioni possano giustificare il taglio: la revisione delle graduazioni riguarda le proporzioni di riparto dei fondi, non il loro ammontare, e postula l’avvio di un apposito procedimento. La pretesa dei dirigenti attiene a diritti soggettivi e non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà eseguire le necessarie verifiche contabili e determinare il dare-avere tra le parti, provvedendo anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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