Riesame cautelare: vietate ipotesi ricostruttive autonome su fatti diversi (Cass. pen. Sez. II n. 5203 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive fondate su dati di fatto diversi: la decisione è altrimenti nulla per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero. È legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni dell’offeso solo quando le parti del narrato ritenute veritiere reggono al riscontro e non sussiste interferenza fattuale o logica con quelle giudicate inattendibili. L’incidenza della ritrattazione impone maggiore rigore quando la non credibilità del dichiarato si riflette sulla stessa causa dell’azione contestata.
Il Fatto
Il tribunale del riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia in carcere a due indagati e gli arresti domiciliari a un terzo. La gravità indiziaria era riconosciuta solo per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; erano ritenuti insussistenti gli indizi per l’usura, essendo emerso che le somme erano state consegnate per finanziare un progetto commerciale inesistente.
I difensori proponevano ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni dell’offeso, la ritenuta gravità indiziaria per un fatto diverso da quello contestato e la mancata considerazione della diversa qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie i ricorsi nella parte relativa al riconoscimento dei gravi indizi per la tentata estorsione. Il tribunale del riesame aveva valutato la progressione dichiarativa dell’offeso, segnata da una frattura significativa all’esito della ritrattazione delle accuse per usura, senza fare buon governo dei principi in materia di valutazione frazionata delle dichiarazioni.
Si riafferma che tale valutazione è legittima quando le parti del narrato ritenute veritiere superano la verifica del riscontro e non sussiste interferenza fattuale e logica con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva del racconto (Sez. V n. 25940 del 30.06.2020). Nel caso concreto l’incidenza della non credibilità del dichiarato sull’usura andava valutata con maggiore rigore, anche perché la ritrattazione aveva riguardato persone che non avevano posto in essere alcuna azione minatoria.
La Corte rileva inoltre che le dichiarazioni dell’offeso sono state ritenute utilizzabili anche dopo la ritrattazione e l’emersione di indizi di calunnia, senza il confronto con la giurisprudenza secondo cui, quando il testimone rende dichiarazioni autoindizianti, è obbligatoria l’interruzione del verbale e la prosecuzione dell’escussione può avvenire solo con le garanzie dell’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inutilizzabilità erga omnes (Sez. II n. 28942 del 24.09.2020; Sez. III n. 30922 del 18.09.2020).
Quanto alla diversa causa dell’azione estorsiva, il tribunale ha omesso di motivare sulla rilevanza della ricostruzione alternativa. Si riafferma che il tribunale del riesame può confermare la misura sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive su dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione (Sez. VI n. 16020 del 13.03.2019; Sez. II n. 7315 del 10.01.2019; Sez. VI n. 18767 del 18.02.2014).
La rivalutazione imposta dal confronto con tali principi dovrà confrontarsi con la possibile sussunzione del fatto nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevabile in presenza di un diritto azionabile in giudizio, di un’azione violenta diretta verso chi deve esaudire le pretese e del relativo elemento soggettivo, ritenuto dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 il discrimine rispetto all’estorsione. Le doglianze sull’aggravante e sulle esigenze cautelari restano assorbite. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Nota della Redazione
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