Confisca obbligatoria nel patteggiamento solo su area di proprietà dell’imputato (Cass. pen. Sez. 3 n. 8790 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca dell’area sulla quale è commesso il reato di combustione illecita di rifiuti, prevista dall’art. 256-bis, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006, costituisce misura obbligatoria ma può essere applicata solo ove sia accertata la titolarità dell’area in capo all’autore o al concorrente nel reato. La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., ai sensi della disciplina generale, quando la misura non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’imputato che, negando la propria qualità di proprietario del bene confiscato, lamenti l’ablazione di un bene altrui.
Il Fatto
Con sentenza dell’8/10/2025, il Tribunale di Pescara applicava all’imputata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione per il delitto di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006. Nell’accogliere l’accordo, che aveva ad oggetto esclusivamente la pena, il giudice disponeva altresì la confisca dell’area sulla quale il reato era stato accertato.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputata, deducendo l’erronea applicazione del comma 5 della norma contestata e il vizio di motivazione. La ricorrente sosteneva che non vi fosse prova della sua qualità di proprietaria del terreno e che la confisca fosse stata disposta senza congrua motivazione, pur non costituendo oggetto del patto processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione, richiamando il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quando la misura sia stata oggetto dell’accordo, mentre, diversamente, è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen., richiamando le Sezioni Unite n. 21368 del 2019.
Nel caso di specie, l’accordo aveva avuto ad oggetto esclusivamente la pena, sicché il ricorso era stato correttamente proposto per vizio di motivazione. Nel merito, la Corte ha rammentato che l’art. 256-bis, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che alla sentenza di condanna o di patteggiamento consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato solo se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato.
La misura risulta quindi obbligatoria, ma la sua applicazione presuppone comunque l’accertamento della titolarità dell’area in capo all’imputato o ad un concorrente. Nel caso di specie, la ricorrente non si era qualificata come proprietaria del terreno né come terza estranea al reato, ma aveva contestato la confisca di un immobile altrui, deducendo la violazione di legge per il difetto del presupposto soggettivo.
La Corte ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dell’imputata, atteso che l’eventuale accoglimento delle censure non avrebbe prodotto alcun effetto favorevole in suo favore, non potendo condurre alla restituzione di un bene della cui titolarità la stessa aveva espressamente negato. In ogni caso, con riferimento al preteso vizio di motivazione, è stato ribadito che il giudice, in caso di confisca obbligatoria, è tenuto soltanto a evidenziare il presupposto legale della misura, senza necessità di una motivazione rafforzata, in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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