Riforma in appello e motivazione rafforzata senza rinnovazione istruttoria (Cass. pen. Sez. III n. 31255 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado è tenuto a redigere la motivazione rafforzata, indicando le ragioni per cui una determinata prova assume valenza dimostrativa diversa e gli specifici passaggi logici che conferiscono alla decisione forza persuasiva superiore. Tale obbligo non comporta automaticamente la rinnovazione dell’istruttoria, che resta subordinata alle condizioni dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La disposizione è estranea al giudizio di appello quando il ribaltamento non investe l’attendibilità della prova dichiarativa, ma solo la rilevanza penale di fatti pacificamente accertati.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, ha dichiarato la penale responsabilità del contribuente per il reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, applicando le pene accessorie e la confisca del profitto, residuo dopo l’integrale estinzione di parte del debito rateizzato.

Il giudice di primo grado aveva escluso l’elemento soggettivo, valorizzando la crisi di liquidità seguita all’interruzione di un contratto di logistica e la pandemia da Covid-19. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’esame del consulente di parte e la carenza di motivazione rafforzata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ribadito che il giudice del gravame, quando intenda discostarsi dagli approdi del primo grado, deve esporre le ragioni della propria decisione e indicare i motivi per cui la sentenza assolutoria non è soddisfacente. Lo sforzo dimostrativo è tanto maggiore quanto più solida era l’argomentazione della decisione riformata, secondo il richiamo a Sez. VI n. 51898 del 2019.

L’obbligo di motivazione rafforzata non comporta però, come derivazione necessitata, anche quello di rinnovazione dell’attività istruttoria, ove non ricorrano le condizioni di legge: la Corte richiama Sez. II n. 41784 del 2018 e precisa che la concorrenza dei due oneri non è assoluta, ricorrendo solo quando ne sussistano i diversi presupposti.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha puntualmente individuato le ragioni del primo giudice e quelle della loro superabilità, escludendo che l’interruzione del rapporto commerciale o la pandemia integrassero fattori idonei a escludere la piena consapevolezza della evasione. L’interruzione di un rapporto contrattuale, anche esclusivo, rientra nell’ordinario rischio di impresa, secondo Sez. III n. 23796 del 2019; e la mera interruzione, a differenza dell’inadempimento contrattuale del fruitore del servizio, non rileva ai fini di cui si discute (Sez. III n. 31352 del 2021).

Quanto alla pandemia, l’ampiezza dello scarto temporale fra l’inadempimento e l’insorgere dell’evento globale ne giustifica l’irrilevanza causale; la interruzione del piano di rientro, anteriore alla crisi sanitaria, dimostra un deliberato intento. La sentenza è quindi immune dal vizio di motivazione rafforzata.

La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., poiché i fatti erano pacifici e il riesame ha riguardato solo la rilevanza penale degli stessi, senza rivalutazione della attendibilità della prova dichiarativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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