Rinuncia ai motivi e preclusione dell’assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. III n. 31253 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di impugnazione concernenti l’affermazione della responsabilità penale determina il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna sul punto e preclude al giudice dell’impugnazione la possibilità di applicare d’ufficio l’art. 129 cod. proc. pen. in relazione ai reati oggetto di quel capo della sentenza, non essendo più ravvisabile alcun margine operativo per una pronuncia assolutoria. La diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della fattispecie di lieve entità, poiché l’accertamento richiede una valutazione complessiva degli indici sintomatici previsti dalla disposizione. È inammissibile il motivo che ometta di confrontarsi con gli argomenti puntualmente sviluppati dal giudice di merito a sostegno della qualificazione contestata.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo su un giudizio celebrato con rito abbreviato davanti al Tribunale di Napoli Nord, aveva rideterminato la pena a carico di tre imputati, riconoscendo la continuazione tra i reati contestati e quelli già giudicati con una precedente pronuncia della medesima Corte, passata in giudicato, definendo per uno di essi il trattamento sanzionatorio in misura complessiva inferiore.
Avverso tale sentenza i tre condannati hanno proposto ricorso per cassazione. Uno di essi, in particolare, ha chiesto la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando espressamente ai motivi di impugnazione riferiti al merito dell’affermazione della propria responsabilità. Gli altri due hanno contestato la mancata qualificazione delle condotte ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 e, per uno di essi, la mancata riconduzione del fatto alla fattispecie del comma 4.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente la posizione dei ricorrenti, muovendo dalla scelta processuale di uno di essi di accedere al giudizio concordato in appello. L’imputato ha dichiarato in modo incontestato di rinunciare ai motivi relativi al merito della pronuncia sulla propria responsabilità penale.
Tale rinuncia — osserva la Corte — equivale, con le derivanti conseguenze, alla mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado. Ne deriva il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna e la definitività della statuizione sull’attribuibilità dei fatti. Difetta dunque ogni margine, neppure astratto, per l’applicazione in sede di gravame dell’art. 129 cod. proc. pen., che presuppone la non ancora intervenuta intangibilità dell’affermazione di responsabilità. Il motivo è pertanto inammissibile.
Quanto agli altri ricorrenti, la Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni unite n. 51063 del 2018, secondo cui la diversità delle sostanze stupefacenti trattate non è di per sé ostativa alla configurabilità della fattispecie di lieve entità, che richiede una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta. La Corte territoriale ha fatto applicazione di tale principio valorizzando la ripetitività quotidiana delle condotte, indice di canali di rifornimento collegati ad ambienti non marginali della criminalità organizzata, ed escludendo così la minima offensività sociale richiesta dalla fattispecie, come precisato da Sez. III n. 28375 del 2019.
Sulla doglianza relativa alla qualificazione del fatto entro la fattispecie del comma 4, il ricorrente si limita ad allegare in termini generici un’affermazione contenuta in una pronuncia del tribunale del riesame, senza contestare gli argomenti della Corte di appello. Questa ha dimostrato, su un dato non contestato, che anche il ricorrente svolgeva attività di spaccio di droghe pesanti. La genericità dell’impugnazione ne determina l’inammissibilità.
Tutti i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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