Riforma della sentenza assolutoria e obbligo di rinnovazione dibattimentale (Cass. pen. Sez. I n. 34810 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. Allorché la pronuncia di condanna si fondi su una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata, il giudice di appello non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. L’errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l’art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude la punibilità quando abbia cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso.

Il Fatto

Un alto ufficiale fruiva di un alloggio di servizio in assenza dei requisiti normativamente prescritti, avendo reso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e prodotto certificazioni reddituali non corrispondenti alla propria condizione. Dopo il deposito di tali atti non forniva ulteriori aggiornamenti documentali, nonostante due solleciti dell’Amministrazione militare.

Il Tribunale militare lo assolveva per non aver commesso il fatto; la Corte militare di appello, in riforma, lo giudicava colpevole di truffa militare pluriaggravata e lo condannava alla pena di un anno di reclusione militare. Il condannato ricorreva per cassazione articolando tre censure.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il rapporto tra le sentenze di merito divergenti. Quando le decisioni sono concordanti, la motivazione di appello si salda con quella di primo grado in un unico complesso argomentativo. Se invece il giudice di appello perviene a conclusioni diverse, non può risolvere il problema inserendo notazioni critiche di dissenso nella struttura argomentativa richiamata, dovendo riesaminare il materiale probatorio e dare una nuova e compiuta struttura motivazionale.

Nel caso di riforma integrale di una sentenza assolutoria, l’obbligo motivazionale assume connotazioni più rigorose. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33748 del 12.07.2005, secondo cui il giudice di appello deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento e confutare gli argomenti della prima sentenza. Richiama altresì Sez. U. n. 6682 del 04.02.1992 e Sez. U. n. 14800 del 21.12.2017, che collega il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio alla necessità di una forza persuasiva superiore per la riforma della sentenza assolutoria.

Il primo motivo è infondato. La sequenza dei fatti non è contestata: la fruizione dell’alloggio avveniva in assenza dei requisiti, ammessa dallo stesso imputato, e l’assenza di buona fede è corroborata dalla mancata ottemperanza ai solleciti. La Corte richiama il principio di Sez. 6 n. 5905 del 29.11.2011 sul criterio di verosimiglianza e le massime d’esperienza.

Il secondo motivo è infondato. Applicando il principio di Sez. 1 n. 20529 del 30.01.2024, l’errata interpretazione di una legge extrapenale esclude la punibilità solo se ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso.

Il terzo motivo è infondato. Dopo aver richiamato Sez. U. n. 27620 del 28.04.2016 e Sez. U. n. 18620 del 19.01.2017, la Corte osserva che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone la rinnovazione solo quando l’appello del pubblico ministero sia proposto contro una sentenza di proscioglimento. Il compendio probatorio era essenzialmente documentale, sicché la rinnovazione era superflua. Confronta Sez. 4 n. 31541 del 22.06.2023 e Sez. 2 n. 3129 del 30.11.2023. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *