Prescrizione e sospensione per reati commessi nel periodo 2017-2019 (Cass. pen. Sez. III n. 34811 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del corso della prescrizione disciplinata dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando), si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che, per i fatti commessi nel periodo intermedio, il termine di prescrizione va computato tenendo conto della sospensione di un anno e sei mesi.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 dicembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani il 14 luglio 2023 nei confronti del ricorrente, per il reato di raccolta, gestione e trasporto non autorizzati di rifiuti, in concorso con altri, con riferimento a cavi di rame e materiale ferroso in ingente quantità.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi. Il primo riguarda l’omessa dichiarazione della prescrizione, che secondo il ricorrente sarebbe maturata al 15 ottobre 2023, prima della sentenza di appello. Gli altri motivi censurano il travisamento del fatto e della prova, la natura occasionale della condotta, il concorso nel reato e la determinazione della pena in assenza di accertamento della pericolosità dei rifiuti.
La Motivazione della Corte
La terza sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, per la manifesta infondatezza delle censure. Sul primo motivo, attinente alla prescrizione, la Corte osserva che il reato è stato commesso il 15 ottobre 2018, dunque in un periodo in cui trova applicazione la disciplina della sospensione del termine prescrizionale nella misura di un anno e sei mesi.
Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione di cui all’art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi.
Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica invece la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021. Poiché il fatto è antecedente a tale data, il termine di prescrizione non era maturato al momento della sentenza di appello, come eccepito dal ricorrente.
Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la doglianza è generica e fattuale. I giudici di merito hanno accertato, e la Corte di appello ha puntualmente risposto allo specifico motivo di appello, che tra i materiali rinvenuti vi erano rifiuti di natura pericolosa, quali imballaggi contenenti sostanze pericolose, bombole gpl, carcassa di scaldabagno combusta, batterie e componenti pericolose di serbatoio.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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