Rigetto della prova testimoniale per incerta riferibilità soggettiva e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 10142 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, sicché la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non assume rilievo e non consente agli eredi l’ingresso nel processo. Il mancato esame di un documento è denunciabile solo se determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo e se il documento offre la prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie. Il rigetto di una richiesta di prova testimoniale non inammissibile, seguito dal rigetto della domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio, integra contraddittorietà insanabile della motivazione e viola il minimo costituzionale. La selezione del dato informativo tra quelli desumibili da un mezzo di prova è espressione del prudente apprezzamento del giudice di merito ed è estranea al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Una società agricola convenne in giudizio un imprenditore per ottenere il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per la cessione di un raccolto, di manodopera prestata tramite un proprio dipendente e di restituzione di denaro, oltre al risarcimento del danno per la perdita di un raccolto di mais. Il convenuto si costituì, chiese il rigetto e formulò domanda riconvenzionale per il saldo del corrispettivo delle prestazioni lavorative asseritamente eseguite in favore dell’azienda.
Il giudice di primo grado accolse parzialmente la domanda attorea e respinse quella riconvenzionale. La Corte d’appello di Brescia riformò in parte la decisione, riducendo la somma dovuta e confermando il resto. Il soccombente propose ricorso per cassazione con sei motivi; la controricorrente resistette e propose ricorso incidentale condizionato. In prossimità dell’udienza fu depositata comunicazione del decesso del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: la morte della parte, sopraggiunta dopo l’instaurazione del giudizio di legittimità, non determina interruzione del processo e non legittima l’ingresso degli eredi. Il principio è ricondotto alla particolare struttura del giudizio di cassazione, con richiamo a Cass. n. 1757/2016 e Cass. n. 30855/2024.
Sul primo motivo, relativo al preteso omesso esame di prove decisive e alla dedotta confessione, la Corte rileva l’infondatezza e l’inammissibilità. Il giudice di merito ha valutato i documenti prodotti in appello e ne ha escluso la rilevanza. Le dichiarazioni asseritamente confessorie non sono localizzate e sono riportate in modo parziale, con violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e del criterio di autosufficienza. Si esclude inoltre il valore confessorio delle dichiarazioni, rese dal rappresentante di una società diversa dalla controricorrente.
Analoghe considerazioni conducono al rigetto del secondo, terzo e ottavo motivo, nei quali il ricorrente contrappone al ragionamento del giudice di merito alcuni stralci di deposizioni testimoniali. La Corte ribadisce che la selezione del dato informativo tra i dati desumibili da un elemento di prova è attività riconducibile in via esclusiva al giudice di merito e non è denunciabile come vizio di legittimità. Il quarto motivo resta assorbito.
Il quinto motivo è invece fondato. Il giudice di merito aveva respinto le istanze istruttorie sul presupposto della incerta riferibilità soggettiva delle lavorazioni, stante la confusione tra la società controricorrente, la ditta individuale e altra società facenti capo allo stesso soggetto. La Corte ritiene l’assunto errato: i capitoli di prova individuavano il soggetto destinatario, l’anno, la data, il tipo e il luogo delle lavorazioni, così risultando circostanziati. Il giudice avrebbe potuto esercitare il potere di rivolgere d’ufficio le domande utili a chiarire i fatti ex art. 253 c.p.c.
L’esclusione della prova sul presupposto della sua non univoca riferibilità, seguita dal rigetto della domanda per mancato assolvimento, inficia di nullità la sentenza, poiché la motivazione è affetta da contraddittorietà insanabile e viola il minimo costituzionale. Richiamate Cass. Sez. 3, ord. 9 novembre 2017, n. 26538 e Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12884. Il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo diretto contro una statuizione della sentenza di merito. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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