L’acquirente che non richiede il finanziamento viola la buona fede e deve la penale (App. Brescia 233/2026)
Corte d’Appello di Brescia, Sez. II civile, sentenza n. 233 del 16 marzo 2026 (R.G. 741/2023) — Presidente Giuseppe Serao, Relatore Lucia Cannella
Il principio di diritto
Quando l’efficacia di una vendita è subordinata alla concessione di un finanziamento, la parte tenuta a richiederlo deve comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione. L’inerzia totale dell’acquirente, che non presenta alcuna domanda agli istituti indicati dal contratto, integra un inadempimento grave e imputabile, idoneo a determinare la risoluzione e l’applicazione della penale convenuta.
Il fatto
Una consumatrice aveva sottoscritto una proposta per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico al prezzo di 19.000 euro. Il modulo prevedeva che il contratto decadesse senza penale se la cliente fosse risultata non finanziabile e le imponeva di richiedere il finanziamento prima a un istituto di propria fiducia e, in caso di rifiuto, agli intermediari indicati dalla venditrice o tramite quest’ultima. La cliente non esercitava il recesso entro quattordici giorni e non presentava alcuna richiesta di finanziamento. Il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda della venditrice per la penale di 5.700 euro e l’aveva condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La venditrice proponeva appello.
La motivazione
La Corte accerta che il contratto si era regolarmente concluso ai sensi dell’art. 1326, primo comma, c.c. quando la cliente aveva ricevuto la raccomandata di accettazione della proposta. L’agente, privo di rappresentanza, aveva soltanto raccolto la proposta e trasmessa alla venditrice; non poteva successivamente sciogliere il contratto apponendo la dicitura “annullato” su una copia peraltro disconosciuta e non sottoposta a verificazione.
Le clausole richiamate erano state specificamente approvate con indicazione sia del numero sia del contenuto, modalità ritenuta conforme agli artt. 1341 e 1342 c.c. alla luce di Cass. n. 4126/2024. Il finanziamento costituiva una condizione sospensiva e, durante la sua pendenza, l’art. 1358 c.c. imponeva a entrambe le parti un comportamento secondo buona fede. Pur trattandosi di condizione potestativa mista, dipendente anche dalla decisione del finanziatore, la cliente non aveva compiuto l’attività posta a suo carico: non aveva richiesto il finanziamento a un proprio istituto né, dopo un eventuale rifiuto, attivato il secondo canale previsto dal contratto.
L’omissione, rimasta priva di giustificazione, è stata ritenuta grave e imputabile ai fini degli artt. 1453 e 1218 c.c., secondo il criterio richiamato da Cass. n. 27702/2024. La clausola penale, inoltre, non ha natura vessatoria e non richiede specifica approvazione, come affermato da Cass. n. 18550/2021; nel caso concreto era comunque stata sottoscritta. La misura del 30% del prezzo non è stata reputata manifestamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c. La Corte ha quindi risolto la vendita per inadempimento dell’acquirente, condannandola a pagare 5.700 euro oltre interessi e revocando la sanzione ex art. 96 c.p.c.
Implicazioni pratiche
Una clausola che subordina il contratto al finanziamento non consente alla parte interessata di restare inattiva. Se il contratto stabilisce un percorso preciso per ottenere il credito, le richieste devono essere effettivamente presentate e gli eventuali rifiuti devono precedere lo scioglimento senza penale. L’omissione può trasformare la mancata concessione del finanziamento in un inadempimento imputabile, con risoluzione del contratto e applicazione della penale pattuita.
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