Rigetto del ricalcolo pensionistico e legittimazione passiva dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 243 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dei dipendenti pubblici il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato, spettando all’INPS — succeduto all’INPDAP per effetto dell’art. 21, comma 1, legge n. 201/2011 — adottare i provvedimenti definitivi di pensione e resistere a ogni pretesa di diverso trattamento. Nel rito pensionistico contabile, ispirato al modello del processo del lavoro e agli artt. 164-165 c.g.c., il giudice è titolare di un potere-dovere istruttorio officioso di ricerca della verità materiale, ma tale potere non può supplire all’inerzia colpevole della parte. Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale non ne priva di efficacia probatoria se non è proposta querela di falso.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un ente metropolitano collocato in quiescenza, agisce in riassunzione del giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro, conclusosi con declinatoria di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Chiede l’accertamento del proprio diritto al computo di ulteriori periodi contributivi — con conseguente calcolo dell’anzianità al 31.12.1995 in misura superiore a diciotto annualità — e la liquidazione della pensione con il metodo retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, oltre al risarcimento dei danni.
Resistono l’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eccepisce il difetto di legittimazione passiva. Il ricorrente disconosce la firma apposta sul provvedimento di ricongiunzione e rinuncia alla domanda risarcitoria, contestando altresì tardività e ammissibilità della documentazione via via depositata dall’Istituto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria. Poiché il ricorrente è ex dipendente cessato dal servizio e le funzioni previdenziali sono progressivamente confluite prima nell’INPDAP e poi nell’INPS, ogni pretesa di diverso trattamento pensionistico va avanzata esclusivamente nei confronti dell’Istituto previdenziale.
Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice ricostruisce il regime probatorio richiamando gli artt. 164 e 165 c.g.c. e gli artt. 420 e 421 c.p.c.: il potere istruttorio officioso è doveroso quando le risultanze di causa offrono significativi dati d’indagine, ma non può sopperire all’inerzia della parte, secondo il principio espresso da Cass. n. 24885/2014 e Cass. n. 34379/2022. La Corte richiama altresì la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Veneto n. 44/2018; Sez. IIA n. 109/2020).
Quanto al primo profilo, il disconoscimento della firma apposta sul provvedimento di ricongiunzione appare strumentale. Il deposito degli originali nel corso del giudizio e l’autentica della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale rendono il documento idoneo a fare piena prova ai sensi dell’art. 2703 cod. civ., con conseguente inutilità della verificazione in assenza di querela di falso. Il ricorrente aveva peraltro egli stesso richiesto la ricongiunzione dei periodi e dato integrale esecuzione al provvedimento versando il relativo contributo in unica soluzione.
Quanto al secondo profilo, relativo al periodo prestato come infermiere, la Corte rileva che dalla deliberazione dell’ente non emerge la natura subordinata del rapporto, e che in ogni caso i contributi sono irrimediabilmente prescritti ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, con efficacia estintiva e rilevabile d’ufficio. Resta salva la facoltà di chiedere la costituzione di una rendita vitalizia. La Corte rigetta quindi le eccezioni di tardività della documentazione, idonea a ricostruire la determinazione del trattamento, e respinge il ricorso, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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