Illegittimo l’affidamento esterno della contabilità IVA e culpa in vigilando (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 241 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento all’esterno, mediante incarico di consulenza, di funzioni e adempimenti rientranti nelle competenze istituzionali del responsabile del servizio finanziario di un ente locale integra condotta antigiuridica e fonte di responsabilità amministrativa, quando non sia volto alla soluzione di problematiche eccedenti l’ordinario e presenti carattere permanente. La spesa sostenuta per remunerare l’incarico privo dei presupposti di legge è non utile e quindi indebita, come tale produttiva di danno erariale. Sul conferente permangono poteri e doveri di decisione e controllo, con conseguente responsabilità concorrente per culpa in eligendo e in vigilando. Il pagamento di sanzioni e interessi per l’inosservanza di obblighi tributari costituisce aggravio di spesa privo di corrispondente utilità.
Il Fatto
La Procura contabile cita in giudizio la responsabile del Servizio finanziario di un Comune, unitamente a uno studio professionale, per il risarcimento della quota del 50% di un danno complessivo asseritamente cagionato all’ente. Il pregiudizio è composto dagli emolumenti corrisposti al consulente esterno e da sanzioni e interessi applicati dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo l’accusa, la convenuta aveva affidato allo studio incarichi di assistenza fiscale e gestione della contabilità ai fini IVA in assenza dei presupposti di legge e non aveva esercitato il dovuto controllo sull’operato del professionista. La difesa eccepisce che le competenze tecniche esulavano dalle proprie funzioni, che i revisori non avevano mai mosso rilievi e che la scelta derivava da una deliberazione di Giunta. Contesta, inoltre, l’entità del danno e invoca il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che ancora la legittimità degli incarichi esterni all’art. 97 della Costituzione e al principio di buon andamento. Il ricorso a professionalità esterne è lecito solo se richiesto da alto contenuto di professionalità o da eventi straordinari, non fronteggiabili con la struttura interna. Il Regolamento di contabilità dell’ente attribuiva espressamente al responsabile del servizio finanziario la tenuta delle scritture fiscali e la cura degli adempimenti IVA. La convenuta possedeva la professionalità richiesta, sicché l’affidamento si configura illegittimo.
Il Collegio rileva che l’incarico fu conferito in via diretta, senza procedura comparativa e su motivazione fumosa, incentrata su un presunto “risparmio d’imposta”. L’ente pubblico, osserva la Corte, deve perseguire il corretto versamento delle imposte, non presunti risparmi, rivelatisi fallaci. L’impreparazione del personale non giustifica la collaborazione esterna, potendo al più suggerire brevi corsi di formazione. Il protrarsi dell’incarico per più anni ne tradisce il carattere di temporaneità.
Sul secondo profilo, la Sezione afferma che l’affidamento esterno non trasferisce al consulente i poteri e i doveri di controllo del conferente, cui permane una responsabilità concorrente per culpa in eligendo e in vigilando, da valutare con massimo rigore quando coinvolge la gestione della leva dell’entrata. Nel caso concreto, la funzionaria aveva reiteratamente richiesto chiarimenti al consulente, senza risposta, ma non aveva adottato rimedi, quali richiami formali, ordini di servizio o revoca dell’affidamento. La pervicacia nel confermare l’incarico configura colpa grave.
La Corte riconosce come danno erariale sia gli emolumenti ingiustificati, sia sanzioni e interessi pagati a seguito dell’accertamento fiscale. Applica infine il potere riduttivo, liquidando l’addebito in misura pari al 35% della quota di compartecipazione posta a carico della convenuta, con condanna al pagamento della somma e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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