Rigetto rinnovo permesso per condanne ostative e insindacabilità merito penale (TAR Lombardia n. 1009 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fondato su condanne per reati ostativi è legittimo quando l’Amministrazione dia conto in modo specifico della pericolosità sociale dello straniero. Il giudice amministrativo non può sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante una volta intervenuta sentenza di condanna, essendo la valutazione di colpevolezza riservata al giudice penale. Il legislatore assume a paradigma ostativo la natura del reato e non la gravità del fatto concreto, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a compiere un’autonoma valutazione dell’attualità della pericolosità, già definita ex ante e in termini vincolanti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando di prestare attività lavorativa a tempo determinato e di aver mantenuto la residenza nel territorio. Con decreto del Questore del 19 marzo 2019 l’istanza veniva rigettata. Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso deducendo eccesso di potere, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà decisionale e violazione del d.lgs. n. 286/1998 e del d.P.R. n. 394/1999.
Il Tribunale, in fase cautelare, respingeva la domanda di sospensione rilevando che il provvedimento, senza operare alcun automatismo, esprimeva un giudizio di prevalenza della gravità delle condotte sanzionate. La causa giungeva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento impugnato ha valutato le condanne riportate dal ricorrente per tentata violenza sessuale e per furto aggravato commesso sul luogo di lavoro. Tali condotte, osserva il Tribunale, sono state poste in essere in violazione di valori fondamentali della persona, rivelando una personalità irrispettosa delle regole di convivenza civile e una propensione concreta ed attuale a delinquere.
Sul piano del riparto di funzioni, la Sezione richiama il proprio costante orientamento: la valutazione di colpevolezza è riservata al giudice penale e né la Pubblica Amministrazione né il giudice amministrativo possono sindacare le ragioni o le circostanze della condotta penalmente rilevante una volta intervenuta una sentenza di condanna. L’operato dell’Amministrazione va pertanto considerato esente dai vizi dedotti.
Il Tribunale esclude poi che sussistano margini per una rivalutazione autonoma della pericolosità. Il provvedimento risulta correttamente motivato sotto tale profilo, in quanto il legislatore ha già definito ex ante e in termini vincolanti le situazioni ostative: non rileva la gravità del fatto concreto, ma la specifica natura del reato, in funzione di un’esigenza di conformazione agli impegni di inibitoria di traffici riguardanti settori reputati maggiormente sensibili. La Pubblica Amministrazione non è tenuta a compiere un’autonoma e specifica valutazione della pericolosità, né a considerarne l’attualità.
Il Collegio valorizza, infine, la circostanza che le condotte criminose sono state commesse durante l’orario di lavoro, mentre il ricorrente svolgeva l’attività di addetto alle pulizie, elemento che conferma la mancanza di inserimento sociale e la sussistenza di una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le questioni esaminate esauriscono la vicenda, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è pertanto respinto; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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