Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L.: presupposti e legittimazione passiva del proprietario (TAR Campania n. 1424 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, i presupposti legittimanti sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, nonché il carattere provvisorio, temporaneo e proporzionato del provvedimento. La permanenza della situazione di pericolo al momento dell’emanazione dell’atto è sufficiente a legittimare l’intervento, anche ove la situazione sia risalente nel tempo. La valutazione del pericolo deve essere unitaria con riferimento all’intera scarpata, a prescindere dall’esatta individuazione del confine tra fondi privati, essendo il Sindaco legittimato a rivolgere l’ordine al soggetto che appare proprietario del fondo su cui insiste la porzione pericolante, senza che rilevi l’esito di un successivo giudizio civile di regolamento di confini, la cui cognizione è rimessa al giudice ordinario.
Il Fatto
A seguito di due distinti eventi franosi verificatisi nel gennaio 2023 e nel gennaio 2024, con distacco di massi da una scarpata ricadente su un fondo di proprietà della società ricorrente, il Sindaco aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ordinava alla società l’esecuzione immediata di interventi di messa in sicurezza del versante e la realizzazione di una delimitazione dell’area sottostante. La società impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, il difetto di legittimazione passiva, la violazione delle norme sulla competenza e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’illegittimità del diniego di accesso agli atti. La ricorrente sosteneva che i due eventi franosi avessero interessato fondi di proprietà di terzi e che la cavità ipogea all’origine del dissesto fosse ubicata su un fondo vicino, instaurando anche un giudizio civile di regolamento di confini.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’istanza di sospensione del giudizio, rilevando che l’accertamento dell’effettiva titolarità del bene e dell’esatto confine tra i fondi non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, che di tali questioni conosce soltanto in via incidentale ai fini della valutazione di legittimità dell’ordinanza impugnata. Ha poi disposto l’estromissione del Ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio per cui l’ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.E.L. resta imputabile all’ente locale, non configurandosi il Sindaco come organo dell’amministrazione statale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative all’incompetenza, trattandosi di provvedimento di indubbia competenza sindacale, e ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali, ravvisando nell’urgenza di provvedere la sussistenza di esigenze di celerità idonee a giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Quanto ai presupposti, il Tribunale ha richiamato i consolidati orientamenti secondo cui è sufficiente la permanenza della situazione di pericolo al momento dell’adozione del provvedimento, non potendosi escludere l’intervento per il solo tempo trascorso dall’evento originario, ove la situazione complessiva della scarpata risulti ancora critica alla luce di un successivo dissesto.
Il Collegio ha disatteso il tentativo della ricorrente di scindere i due eventi franosi in ragione della diversità dei fondi colpiti, valorizzando la circostanza che il distacco di massi si fosse verificato dalla stessa scarpata ricadente nella proprietà della società, con conseguente necessità di un apprezzamento unitario del pericolo funzionale alla tutela della pubblica incolumità. Il Tribunale ha altresì chiarito che l’esatta individuazione del confine tra fondi privati non è presupposto necessario per la legittimità dell’ordinanza, essendo sufficiente che il destinatario risulti, alla data di adozione, proprietario del fondo su cui insiste la porzione pericolante, senza che possa pretendersi dal Sindaco l’espletamento di complessi accertamenti propri del giudizio civile.
Quanto all’accesso, il Collegio ha rilevato che la documentazione rilevante era stata prodotta in giudizio, senza che la ricorrente avesse chiarito a quali ulteriori atti aspirasse. All’esito, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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