Riliquidazione pensione militare e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 16 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il riconoscimento da parte dell’INPS della pretesa sostanziale, mediante provvedimento di riliquidazione adottato in adesione ai principi delle Sezioni Riunite, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla pronuncia di accertamento e residuando un possibile contrasto solo sulle spese.
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va rideterminata applicando il coefficiente del 2,44% per gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, quando il militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile vantava, a quella data, un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni.
Il Fatto
Il ricorrente, già arruolato nell’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio, ha impugnato il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico con il quale il Centro Nazionale Amministrativo aveva applicato l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché quella dell’art. 54 del medesimo testo unico, dettata per il personale militare.
Chiedeva la riliquidazione della quota retributiva maturata al 31 dicembre 1995 con l’aliquota dell’art. 54, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. La diffida era rimasta senza riscontro da parte dell’Istituto. Il Ministero della Difesa eccepiva il difetto di legittimazione passiva, mentre l’INPS contestava la domanda per carenza del requisito dell’anzianità ricompresa tra i quindici e i venti anni alla cessazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice rigetta preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Pur essendo le competenze in materia di trattamenti pensionistici del personale militare trasferite all’INPS dal 2010, nel caso di specie è ravvisabile una competenza concorrente dell’Amministrazione, avendo l’interessato impugnato formalmente il provvedimento di liquidazione emesso dall’Amministrazione di appartenenza.
Nel merito, la questione concerne la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con sistema misto in applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. La Corte richiama la norma, secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, con aumento dell’1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, componendo il conflitto interpretativo, hanno affermato che la quota retributiva della pensione va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente annuo determinato nel 2,44%. In attuazione di tale pronuncia l’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 24 luglio 2021, con cui ha disposto il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici applicando l’aliquota del 2,44% per gli anni di anzianità contributiva maturati alla medesima data.
Il giudice osserva che il ricorrente, cessato dal servizio con un’anzianità retributiva al 31 dicembre 1995 superiore a quindici anni e un’anzianità complessiva superiore a venti anni, ha diritto all’applicazione del coefficiente del 44% sulla quota retributiva, con il coefficiente annuo del 2,44%. Nella pendenza del giudizio l’INPS ha depositato la determinazione di riliquidazione della pensione, con attribuzione del predetto coefficiente.
Preso atto di tale provvedimento, e pur in assenza di espressa adesione del ricorrente, il giudice rileva che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Il riconoscimento della pretesa in conformità ai principi delle Sezioni Riunite e alla circolare applicativa giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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