Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo decesso della parte (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 170 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, l’interruzione del giudizio disposta per il decesso della parte impone la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dall’interruzione, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c. In difetto di tempestiva riassunzione, l’estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata d’ufficio con sentenza, secondo l’art. 111, commi 1 e 4, c.g.c. La declaratoria prescinde da qualsiasi valutazione sull’originario rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare titolare di trattamento pensionistico, aveva adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, comprensivi dell’aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS si era costituito contestando integralmente la domanda.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente è deceduta. Con ordinanza n. 24/2021, depositata il 4.02.2021, la Corte ha dichiarato interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 108 c.g.c., rilevando l’assenza di atti idonei alla prosecuzione o alla riassunzione. Nessuna attività è stata successivamente posta in essere. Con decreto di fissazione, comunicato alle parti costituite il 6 novembre 2023, il giudice ha quindi fissato l’udienza per adottare i provvedimenti conseguenti.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alle conseguenze della mancata riassunzione del giudizio dopo l’interruzione dichiarata per la morte della parte: stabilire se il processo debba proseguire, ovvero debba essere dichiarato estinto.
Il giudice richiama l’art. 109, comma 6, c.g.c., secondo cui il giudizio deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. La norma è letta in combinato disposto con l’art. 111, comma 1, c.g.c., che prevede l’estinzione quando le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto nel termine stabilito dalla legge o dal giudice.
Il percorso argomentativo si completa con l’art. 111, comma 4, c.g.c., che qualifica l’estinzione come effetto che opera di diritto e che è dichiarato d’ufficio con sentenza. Si tratta, dunque, di un esito automatico, non rimesso all’iniziativa delle parti né a una valutazione discrezionale del giudice.
Applicando tale quadro al caso concreto, il giudice rileva l’assenza di qualsivoglia atto di impulso tempestivamente proposto e diretto alla riassunzione. Il termine triennale — qui trimestrale — è decorso senza che nessuna delle parti abbia attivato la prosecuzione del giudizio.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con il contestuale nulla per le spese. Il provvedimento è stato adottato con la forma della sentenza, in conformità alla previsione dell’art. 111, comma 4, c.g.c., previa camera di consiglio del 18 aprile 2024.
Nota della Redazione
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