Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 106 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile il convenuto in primo grado può chiedere il rito abbreviato, con funzione deflattiva, nella comparsa di risposta e a pena di decadenza, previo parere concorde del pubblico ministero contabile, offrendo il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il pagamento della somma fissata nel decreto di ammissione, effettuato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, determina l’estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo. Il rito abbreviato non è configurabile quando l’azione di responsabilità ha ad oggetto una fattispecie per la quale non è ipotizzabile il doloso arricchimento del soggetto agente. Le spese processuali restano a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva in giudizio un’ex dipendente di un ufficio tecnico regionale, con qualifica B5, chiedendone la condanna al pagamento di euro 1.753,50 in favore della Regione, a titolo di danno all’immagine per assenteismo fraudolento riconducibile agli artt. 55 quater e quinquies del TUPI, oltre interessi e spese.

La pretesa muoveva da un’indagine della Guardia di Finanza su episodi di assenteismo ascritti a dipendenti dello stesso ufficio nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 13 giugno 2018, con contestazione di plurimi reati di truffa aggravata e falso. La convenuta si costituiva, deducendo di avere già risarcito il danno patrimoniale e chiedendo il rigetto della domanda relativa al danno all’immagine. Nella comparsa di risposta formulava domanda di rito abbreviato, offrendo una somma non superiore al 50 per cento dell’importo azionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità dell’istanza. Il rito abbreviato è disciplinato dall’art. 130 c.g.c., richiamato nel testo anche come art. 130 del D. Lgs. 74/2016. La norma consente al convenuto in primo grado di chiedere, in alternativa al rito ordinario, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La richiesta va proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta e presuppone il previo e concorde parere del pubblico ministero contabile.

Nel caso di specie la Corte ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni: l’istanza è stata ritualmente proposta nella comparsa di risposta, con il parere favorevole del Procuratore regionale, e per un importo pari al 50 per cento della pretesa azionata. Ha inoltre rilevato che l’azione di responsabilità aveva ad oggetto una fattispecie per la quale non è configurabile il doloso arricchimento del soggetto agente: condizione che conferma la praticabilità del rito alternativo.

Quanto alla congruità della somma, il Collegio l’ha ritenuta adeguata avuto riguardo all’entità del danno e alla condotta della convenuta come rappresentata in citazione. Il Procuratore regionale aveva espresso parere favorevole per euro 876,75, importo poi recepito nel decreto di ammissione al rito abbreviato.

La Corte ha quindi accertato che la somma è stata ritualmente versata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. All’udienza il pubblico ministero contabile ha prestato assenso all’accertamento del perfezionamento del procedimento abbreviato e alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Su queste premesse il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Le spese processuali, in base al criterio della soccombenza, sono state poste a carico della convenuta e liquidate come da nota allegata al dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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