Rimborso addizionali provinciali al consumatore finale con prescrizione ordinaria (Cass. civ. Sez. V n. 21154 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di effettività del diritto dell’Unione impone che il consumatore finale di energia elettrica, che abbia corrisposto al fornitore a titolo di rivalsa addizionali provinciali in contrasto con il diritto dell’Unione, sia legittimato in via straordinaria ad esperire nei confronti dell’Erario l’azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito verso il fornitore, ove tale azione risulti eccessivamente difficoltosa. Tale azione è assoggettata alla prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995, proprio del rapporto di imposta. In caso di addebito dell’addizionale di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l’art. 48 dir. 2008/118/CE, l’impossibilità per il consumatore di far valere l’azione verso il fornitore costituisce presupposto per agire direttamente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore.

Il Fatto

Una società, quale consumatore finale di energia elettrica, ha impugnato il diniego tacito di rimborso delle addizionali provinciali versate per il periodo gennaio-dicembre 2011. Il fornitore aveva addebitato gli importi in via di rivalsa alla contribuente e alle controllate, poi fuse per incorporazione, ed era stato successivamente ingiunto per la restituzione delle somme.

La contribuente ha dedotto l’insolvenza del fornitore, ammesso al concordato preventivo, e ha agito direttamente verso l’Amministrazione finanziaria facendo valere la propria legittimazione straordinaria. La commissione provinciale ha rigettato il ricorso per tardività, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato il rigetto, ritenendo applicabile il termine di decadenza biennale e non assolto l’onere di previo esperimento delle azioni verso il fornitore.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal diritto dell’Unione, che impone agli Stati membri di rimborsare i tributi percepiti in violazione del diritto UE, riconoscendo il rimborso come complemento dei diritti conferiti ai singoli. In assenza di disciplina armonizzata, spetta all’ordinamento interno fissare le modalità procedurali, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Il principio di effettività esige che il consumatore finale, quando l’azione verso il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, possa rivolgere la domanda di rimborso direttamente allo Stato. La giurisprudenza della Corte ha escluso la legittimazione ordinaria del consumatore verso l’Agenzia delle Dogane, essendo l’addizionale imposta monofase e restando il consumatore estraneo al rapporto di imposta.

Da ciò deriva che l’azione diretta verso l’Erario fa valere un indebito oggettivo: il consumatore agisce a tutela di un diritto proprio, per avere corrisposto una quota indebita di corrispettivo. L’azione verso l’ente impositore non muta la causa petendi e non integra né una surrogatoria né una sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., poiché i fondamenti delle domande del fornitore e del consumatore sono differenti.

Trattandosi di indebito oggettivo, non si applica il termine di decadenza biennale, ma la prescrizione ordinaria. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il consumatore fruisce di un termine più ampio rispetto a quello assegnato al soggetto passivo per il rimborso.

Sul secondo motivo, la Corte valorizza il recente arresto CGUE, 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile, C-316/22. L’impossibilità per il consumatore di invocare l’efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata si colloca in una fase logicamente anteriore rispetto alla condizione soggettiva del fornitore. Ove l’azione verso il fornitore sia ipso iure preclusa, cade il presupposto per accertare l’eccessiva difficoltà. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione del fornitore, l’indebita corresponsione di addizionali in rivalsa legittima il consumatore ad agire verso l’ente impositore. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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