Disapplicazione antielusiva società di comodo e onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 25689 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato raggiungimento degli standards minimi di ricavi previsti dall’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 costituisce presunzione legale iuris tantum della natura non operativa della società, con conseguente applicazione della disciplina antielusiva. Il contribuente può vincere tale presunzione dimostrando, in sede di interpello o nel giudizio tributario, l’esistenza di situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà, che abbiano reso economicamente impossibile il conseguimento del reddito presunto. Non assolvono l’onere probatorio considerazioni generiche sulla destinazione d’impresa dei beni, sulla natura alberghiera di un immobile o sulla finalità dei finanziamenti infruttiferi, prive di attinenza con la ragione oggettiva dello scostamento dal test di operatività. La valutazione sull’attitudine dei fatti accertati a integrare la situazione oggettiva rilevante è sindacabile in cassazione come vizio di sussunzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società holding, avente a oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni, presentava istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive in tema di società di comodo, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, deducendo l’impossibilità di conseguire nell’anno d’imposta 2013 i ricavi e i proventi minimi normativamente previsti.

La Direzione regionale accoglieva solo parzialmente l’istanza, escludendo dal computo del test di operatività alcune immobilizzazioni e talune partecipazioni. Il provvedimento di diniego parziale veniva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di impugnabilità dell’atto. La decisione era riformata in appello, con accoglimento integrale dell’impugnazione e annullamento totale del diniego. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla legittimazione passiva, è infondato. Gli uffici periferici dell’Agenzia fiscale hanno capacità di stare in giudizio in via concorrente e alternativa rispetto al direttore regionale, poiché la legittimazione processuale è riferibile all’Agenzia quale soggetto unitario di diritto. Irrilevanti restano l’articolazione organizzativa interna e la redistribuzione territoriale degli uffici.

Anche il secondo motivo è respinto. In base all’orientamento consolidato della Corte, il rigetto dell’istanza di disapplicazione è atto amministrativo definitivo con immediata rilevanza esterna, integrante un’ipotesi di diniego di agevolazione, impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546 del 1992. Non sussistono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisandosi alcun perdurante contrasto. La norma che ha sottratto le risposte all’interpello all’impugnabilità opera solo per l’avvenire e non si applica al diniego emesso nel 2014.

Il terzo motivo, subordinato, è disatteso per le medesime argomentazioni. Il quarto, sulla motivazione, è infondato: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il sindacato è ristretto alla verifica del minimo costituzionale, da intendersi violato solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione apparente. Nel caso di specie la motivazione esiste ed è intelligibile.

È invece fondato il quinto motivo. Il mancato superamento della soglia di operatività è presunzione legale iuris tantum di non operatività. Il contribuente può vincerla dimostrando situazioni oggettive indipendenti dalla propria volontà che rendano economicamente impossibile il raggiungimento del reddito presunto. La commissione regionale, invece, ha fondato la decisione su considerazioni generiche: la destinazione alberghiera di un immobile e i finanziamenti infruttiferi finalizzati ai costi delle immobilizzazioni non spiegano la ragione oggettiva dello scostamento dal test.

La sentenza è pertanto cassata sul motivo accolto, con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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