Rimborso IVA negato se non provi l’inerenza dei costi, a prescindere dalla società di comodo (Cass. trib. 2790/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 2790 del 8 febbraio 2026 (R.G.N. 23048/2024) — Presidente Tania Hmeljak, Relatrice Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera
Il principio
In tema di rimborso del credito IVA, il diritto alla restituzione presuppone che il contribuente assolva l’onere di provare l’inerenza all’attività d’impresa dei costi che hanno generato il credito: non è sufficiente allegare genericamente di aver prodotto la documentazione, occorrendo specificare le operazioni, la loro qualità e quantità e il collegamento con le contestazioni dell’Ufficio.
Il fatto
Una società in liquidazione chiedeva il rimborso di parte di un credito IVA (circa 107.672 euro) per l’anno 2013, derivante da acquisti legati a un progetto fotovoltaico mai realizzato per il mancato rilascio delle autorizzazioni. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso qualificando la società come “di comodo” — non operativa, in perdita sistematica — e comunque per difetto di inerenza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello, ma non sulla disciplina delle società di comodo, bensì perché la contribuente non aveva provato l’inerenza dei costi generatori del credito. La società ricorreva per cassazione con sei motivi.
La motivazione
La Sezione Tributaria rigetta il ricorso. Il primo motivo — che invocava l’incompatibilità unionale della disciplina delle società di comodo (CGUE, causa C-341/22) — è inammissibile perché non coglie il decisum: il giudice d’appello aveva negato il rimborso per difetto di prova dell’inerenza, non per la natura “di comodo” della società. Sul giudicato esterno (motivi secondo e terzo): non si estende alla causa la sentenza favorevole relativa al rimborso IVA per il 2018, perché i due giudizi riguardano periodi d’imposta diversi (2013 e 2018), con conseguente diversità di petitum, e perché il giudicato formatosi su una frazione del credito non spiega effetti su una diversa frazione del medesimo credito. Nel merito dell’inerenza (motivi quinto e sesto): il contribuente deve provare l’esistenza, la natura e la destinazione dei costi all’attività d’impresa; la contribuente si era limitata ad allegare genericamente di aver prodotto la documentazione, senza specificare operazioni, qualità e quantità e collegamento con le contestazioni dell’Ufficio. La valutazione del giudice d’appello è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e la censura di travisamento della prova va semmai dedotta nelle forme proprie. Motivazione della sentenza d’appello non apparente. Ricorso rigettato.
Implicazioni pratiche
La decisione sposta il baricentro del contenzioso sui rimborsi IVA dalla qualificazione della società di comodo alla prova dell’inerenza. Anche dopo che la Corte di giustizia (causa C-341/22) ha eroso l’automatismo preclusivo per le società non operative, il rimborso non è dovuto se il contribuente non documenta in modo puntuale i costi che hanno generato il credito e il loro nesso con l’attività d’impresa. Per chi chiede a rimborso crediti IVA l’onere è concreto: individuare le operazioni, quantificarle e collegarle alle contestazioni dell’Ufficio, senza limitarsi a depositare la documentazione in blocco. Sul piano processuale, due avvertenze: il giudicato favorevole su un’annualità o su una frazione del credito non si trasferisce automaticamente ad altre; e la contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito non può diventare, in cassazione, una rivalutazione del fatto.