Conflitto di giurisdizione sul rimborso delle rette per anziani non autosufficienti (Cass. civ. Sez. Un. n. 9952 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da un comune nei confronti della ASL competente per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera anticipata a titolo di integrazione agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell’art. 59 della legge regionale Sicilia del 18 maggio 1996, n. 33, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge. La circostanza che il comune abbia utilizzato il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 non incide sul riparto, poiché tale rimedio è esperibile dalla P.A. anche per crediti di diritto privato, fondandosi su un potere di autoaccertamento cui non si accompagna alcuna discrezionalità.
Il Fatto
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione nell’ambito di una controversia insorta davanti al giudice ordinario tra un comune e l’azienda sanitaria provinciale competente. Il comune aveva chiesto il pagamento di oltre 170.000 euro, a titolo di rivalsa delle somme anticipate per gli oneri sanitari derivanti dal ricovero di anziani non autosufficienti, attivando il procedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione.
Adito in prima battuta, il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione, assumendo che le controversie sugli oneri finanziari relativi alle ipotesi di disabilità rientrassero nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La causa era stata riassunta davanti al TAR, che ha poi ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’oggetto sostanziale della domanda, individuandolo nell’art. 59 della legge regionale Sicilia n. 33 del 1996, che pone a carico del Fondo sanitario regionale l’integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali, in rapporto al grado di invalidità dell’assistito.
Su questa base, il credito del comune per l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto nascente dalla legge, per il cui conseguimento è necessario che l’ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla disposizione regionale. La Corte richiama sul punto la propria consolidata giurisprudenza, indicando Cass. n. 24118 del 2019, n. 20518 del 2018, n. 28013 del 2017 e n. 21068 del 2016.
La Corte affronta poi il rilievo della scelta procedimentale compiuta dal comune, che ha agito mediante il rimedio disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910. Tale strumento — si osserva — è utilizzabile dalla P.A. non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando fondamento in un potere di autoaccertamento cui non si accompagna alcuna discrezionalità. Si richiamano Cass. Sez. Unite n. 3043 del 2013 e n. 11992 del 2009.
Il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega quindi all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali e ha ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge. La Corte richiama in tal senso Cass. Sez. Unite n. 22033 del 2014, n. 20401 del 2019 e n. 20586 del 2008.
Conclusivamente, la Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Catania.
Nota della Redazione
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