Rimborso sisma Sicilia: limite del 50% opera solo in fase esecutiva (Cass. civ. Sez. V n. 7963 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’IRPEF versata dai soggetti colpiti dal sisma della Sicilia del 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, che riduce del 50% i rimborsi in caso di superamento delle risorse stanziate, non attiene alla disciplina sostanziale del diritto ma a quella procedimentale della sua attuazione. Ne consegue che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale il diritto viene accertato, ma al giudizio di ottemperanza, nel quale esso viene attuato. Il limite di spesa si applica anche quando il diritto sia stato accertato con sentenza definitiva, restando estraneo al thema decidendum del processo in corso.
Il Fatto
Il contribuente presentava istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, per un importo di poco inferiore a cinquemila euro. Formatosi il silenzio-rifiuto, impugnava il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso riconoscendo il rimborso con interessi legali dal versamento dell’imposta.
L’Ufficio proponeva appello dolendosi della debenza degli interessi e della tardività dell’istanza. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, confermava la decisione di primo grado, precisando che gli interessi erano dovuti dalla domanda di rimborso, e riteneva irrilevante la modifica normativa sopravvenuta, applicabile solo alla fase esecutiva del rimborso. Avverso tale decisione l’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi, mentre il contribuente resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Ufficio denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo, lamentando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla decorrenza degli interessi e per motivazione contraddittoria. Il motivo è dichiarato inammissibile per plurime ragioni: esso sovrappone inestricabilmente violazione di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente, integrando un motivo coacervato che prospetta la medesima questione sotto profili incompatibili.
Sotto altro profilo, la Corte ricorda che la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda autonomamente apprezzabile e che le istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini. Nella specie, il ricorrente ha trascritto solo parti del proprio appello, impedendo alla Corte ogni verifica in ordine ai termini della contestazione in punto di interessi. Difetta, dunque, l’autosufficienza del ricorso.
Il nucleo decisorio riguarda gli altri tre motivi, trattati congiuntamente perché tutti relativi all’applicazione dello ius superveniens. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, attuato con il provvedimento direttoriale n. 195405/2017, si limita a indicare i limiti entro cui erogare i rimborsi, con riduzione percentuale in caso di eccedenza delle risorse stanziate, senza incidere sul diritto al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma.
I limiti delle risorse stanziate vengono in rilievo, quindi, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. La Corte precisa che la disciplina dei limiti di attuazione del diritto si applica anche quando questo sia stato accertato con sentenza definitiva, restando sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell’art. 1 della l. n. 190/2014, come modificato. Quanto alla censura di motivazione apparente, la Corte osserva che la decisione impugnata ha congruamente aderito alla tesi dell’applicabilità della nuova normativa solo in sede esecutiva, con motivazione presente e chiaramente intelligibile.
Il ricorso è dunque rigettato integralmente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del contribuente. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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