Accertamento bancario: il giudice deve valutare analiticamente le giustificazioni del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 21133 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare, con prova non generica ma analitica, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili. A fronte della specificità della prova contraria offerta dal contribuente, il giudice di merito è obbligato a una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non potendo limitarsi a un richiamo generico alla documentazione versata in atti. È irrilevante che le giustificazioni siano le medesime già presentate all’Amministrazione in sede di controllo, poiché il contribuente ha diritto a che esse vengano valutate dal giudice.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2011, emesso sulla base di accertamenti bancari relativi a conti correnti a lui intestati, nonché alla società di cui era socio. Nel ricorso introduttivo, il contribuente forniva spiegazioni in ordine alle movimentazioni contestate e allegava documentazione a sostegno delle proprie difese.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e l’appello veniva successivamente respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. I giudici d’appello, richiamato l’art. 32 d.P.R. 600/1973, ritenevano che le contestazioni mosse nel processo fossero le medesime presentate all’Ufficio e non sufficientemente specifiche o analitiche. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduceva la violazione degli artt. 51 d.P.R. 633/1972, 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR, pur richiamando la disciplina sull’inversione dell’onere probatorio, non aveva preso in considerazione le prove fornite per giustificare le movimentazioni sui conti. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

La Suprema Corte ha ribadito che la presunzione di cui all’art. 32 consente all’Ufficio di riferire de plano a operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti, con salvezza della prova contraria. L’Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio attraverso i dati risultanti dai conti, determinandosi a carico del contribuente l’onere di dimostrare, con prova analitica per ogni versamento, che gli elementi non sono riferibili a operazioni imponibili.

La Corte ha precisato che non è sufficiente una prova generica, ma che l’analiticità della prova contraria esige una valutazione altrettanto analitica da parte del giudice di merito. Nel caso di specie, la CTR si era limitata a osservare che le censure erano le stesse presentate in sede di controllo e che il contribuente non aveva offerto giustificazioni specifiche, senza procedere all’esame delle deduzioni analiticamente trascritte nel ricorso per cassazione in relazione ai vari movimenti contestati.

I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che è irrilevante che le giustificazioni siano le medesime fornite all’Amministrazione, potendo il contribuente chiedere che le stesse contestazioni vengano valutate da un giudice. Parimenti incomprensibile risulta la considerazione circa la mancata risposta all’invito dell’Ufficio, atteso che dalla stessa sentenza emergeva la produzione di documentazione in sede amministrativa.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda alla valutazione analitica delle giustificazioni fornite dal contribuente e statuisca sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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