Rimborso spese RSA e liste d’attesa, accesso subordinato alla graduatoria UVG (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7249 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall’art. 32 Cost., non comporta un obbligo di ricovero immediato presso strutture residenziali convenzionate al di fuori dei vincoli di bilancio regionale e delle procedure di valutazione comparativa. L’accesso ai livelli essenziali di assistenza in regime residenziale convenzionato resta subordinato alla collocazione in graduatoria, determinata dall’accertamento dell’Unità di Valutazione Geriatrica. Ove tale accertamento non sia contestato e non risulti la sopravvenienza di una condizione sanitaria valutata come prioritaria, difetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per il ricovero.

Il Fatto

La ricorrente agiva nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per ottenere il rimborso delle spese di ricovero sostenute per la madre, poi deceduta, presso una struttura residenziale per anziani. La domanda veniva rigettata in primo grado e la Corte d’Appello di Torino confermava la pronuncia, rilevando che l’anziana era stata inserita in graduatoria dopo la visita presso l’Unità di Valutazione Geriatrica, che aveva riconosciuto la non autosufficienza con necessità di ricovero, ma senza carattere d’urgenza.

Tale valutazione non era mai stata contestata. La Corte territoriale osservava inoltre che i livelli essenziali di assistenza sono assicurati nei limiti del bilancio regionale, mediante procedure di valutazione comparativa che tengono conto dei bisogni sociali oltre che delle condizioni sanitarie. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo la ricorrente deduceva la violazione della legge n. 833/1978, dell’art. 30 legge n. 730/1983, dell’art. 3-septies, comma 4, d.lgs. n. 502/1992, del d.P.C.m. 14.2.2001, nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 32 Cost. Si sosteneva che le condizioni di non autosufficienza fossero tali da imporre un ricovero immediato, riconducibile alle prestazioni sanitarie da garantire a prescindere dai vincoli di bilancio.

La Corte ha ritenuto il motivo sufficientemente specifico, e dunque non inammissibile, ma infondato nel merito. Sul piano fattuale ha osservato che l’accertamento sanitario compiuto dall’Unità di Valutazione Geriatrica non era stato mai contestato. Nemmeno il successivo peggioramento delle condizioni, con due cadute, era stato sottoposto a nuova valutazione dell’UVG, né risultava che tale condizione desse diritto a una collocazione prioritaria in graduatoria idonea a legittimare l’accesso immediato al ricovero in regime convenzionato.

Il Collegio ha quindi qualificato la censura come contestazione del sistema della graduatoria e della lista d’attesa, nel presupposto che il ricovero immediato debba essere garantito a spese pubbliche senza alcun vincolo di bilancio. Tesi non accoglibile. La Corte ha richiamato il proprio orientamento, espresso in Cass. 14642/10, che il testo riporta a sostegno del rigetto.

Il ricorso è stato conseguentemente respinto. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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