Muro di cinta esente dalle distanze anche senza tutti i requisiti (Cass. civ. Sez. II n. 10600 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal rispetto delle distanze legali tra costruzioni, prevista dall’art. 878 cod. civ., si applica non solo ai muri di cinta qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo e dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, ma anche ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. L’accertamento in fatto delle caratteristiche del muro e della sua funzione non è sindacabile in sede di legittimità. In tema di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con quello della controricorrente, lamentava che quest’ultima avesse sopraelevato il muro posto sul confine, costituendo così corpo di fabbrica in violazione della normativa sulle distanze legali di cui al D.M. n. 1444 del 02.04.1968, nonché dei diritti di veduta, aria e luce. Chiedeva pertanto la condanna alla rimozione della sopraelevazione e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Brindisi, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica, rigettava la domanda, qualificando il muro come muro di cinta realizzato nel rispetto delle distanze. La Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame, confermando la qualificazione e l’altezza del manufatto, inferiore ai tre metri. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’erronea rappresentazione grafica dei luoghi da parte del consulente tecnico, che non avrebbe riportato la presenza di un altro muro di fabbrica collegato al manufatto oggetto di causa, facendogli perdere la condizione di muro isolato. La Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che la sentenza d’appello è conforme a quella di primo grado e che, in ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, adempimento non svolto.
La Corte precisa che tale onere di allegazione va assolto con il ricorso e non può essere sanato con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è illustrare e chiarire i motivi già enunciati, non integrarli. Richiama sul punto Cass. Sez. II n. 30760 del 28.11.2018. Osserva inoltre che le due sentenze si fondano sul medesimo percorso argomentativo, richiamando Sez. VI-2, ordinanza n. 7724 del 09.03.2022: la doppia conforme ricorre anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione già assunta.
Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per omessa valutazione di elementi probatori sulle caratteristiche del manufatto, che non delimiterebbe l’intera proprietà ma solo un tratto e sarebbe congiunto stabilmente a preesistenti fabbricati. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; la diversa forza di convincimento attribuita alle prove rientra nel prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ. Richiama Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020.
Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per l’acritica adesione alla consulenza tecnica e il mancato rinnovo della stessa. La Corte lo dichiara inammissibile: dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera della legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo per la sua mancanza assoluta, l’apparente motivazione, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa, esclusa la mera insufficienza (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Il rinnovo della consulenza rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (Cass. Sez. III n. 22799 del 29.09.2017).
Il quarto motivo censurava la violazione degli artt. 873 e 878 cod. civ. e dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 sulla qualificazione del muro. La Corte lo dichiara infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’esenzione ex art. 878 cod. civ. si applica anche ai manufatti carenti di alcuni requisiti ma idonei a delimitare il fondo (Cass. Sez. II n. 26713 del 24.11.2020). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla duplicazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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