Trasferimento d’azienda in amministrazione straordinaria e accordi sindacali derogatori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16180 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento di azienda soggetta ad amministrazione straordinaria, l’accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 può introdurre deroghe all’art. 2112 cod. civ. solo quando l’attività non sia cessata; ove l’attività prosegua, trova applicazione il comma 5 della stessa norma e il rapporto di lavoro prosegue presso il cessionario. La verifica dell’avvenuta cessazione dell’attività costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica. Il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta nella norma non è vincolato al nomen iuris indicato dalle parti, ma all’accertamento del giudice. Le censure avverso argomentazioni ad abundantiam o obiter dicta della sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di interesse, non incidendo sul dispositivo.

Il Fatto

Una società, già dipendente di altra compagine sottoposta a amministrazione straordinaria, agisce per l’accertamento della prosecuzione del proprio rapporto alle dipendenze dell’acquirente all’esito del trasferimento d’azienda. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la cessionaria all’assunzione dal momento del trasferimento.

La Corte d’appello conferma la decisione, rilevando che nel caso concreto non ricorreva la cessazione dell’attività e che pertanto doveva applicarsi l’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, con conseguente operatività dell’art. 2112 cod. civ. La società cessionaria ricorre per cassazione deducendo la riconducibilità della fattispecie al comma 4-bis e la validità dell’accordo sindacale che aveva previsto l’assorbimento di soli trecentoquaranta dipendenti su cinquecento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente la tardività del controricorso, depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporis applicabile che non prevede più la notifica dello stesso.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di trasferimento d’azienda in crisi o in amministrazione straordinaria, l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990 può prevedere deroghe all’art. 2112 cod. civ. solo in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, restando fermo il trasferimento dei rapporti di lavoro. La locuzione normativa va letta in conformità al diritto dell’Unione europea e all’interpretazione della Corte di giustizia, 11 giugno 2009, causa C-561/07, nel senso che gli accordi sindacali non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento, come affermato da Cass. n. 10414/2020.

La Corte evidenzia poi che il giudice di merito, con accertamento in doppia conforme immune dai vizi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha appurato che l’attività non era cessata: dal verbale dell’accordo del 3.7.2015 emergeva testualmente il riferimento alla prosecuzione dell’attività produttiva e alla continuità aziendale. La società non aveva fornito prova di una eventuale prosecuzione finalizzata soltanto a eliminare il rischio di deterioramento del valore dell’impresa.

Quanto all’interpretazione dell’accordo sindacale, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni di ermeneutica e la coerenza della motivazione, con conseguente inammissibilità delle critiche che si traducano in una diversa valutazione dei fatti. La qualificazione giuridica della fattispecie non è vincolata al nomen iuris delle parti, ma al procedimento di sussunzione spettante al giudice.

Il secondo motivo è inammissibile: accertato l’inquadramento nel comma 4-bis, l’esame dei criteri di selezione del personale costituiva argomento ad abundantiam e le censure avverso obiter dicta difettano di interesse, non incidendo sul dispositivo, come affermato da Cass. n. 1770/2025. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per la tardività del controricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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