Rinegoziazione della retribuzione dei dirigenti e minimale contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32672 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini previdenziali, la retribuzione imponibile è quella «dovuta» in base alle leggi e ai contratti collettivi di disciplina del rapporto, non quella originariamente pattuita. La rinegoziazione intervenuta tra le parti nel corso del rapporto, che riduca il solo superminimo riconosciuto in misura superiore ai limiti tabellari del CCNL, non integra violazione del minimale contributivo ove il nuovo trattamento non scenda sotto la soglia legale. Il divieto di modifica in peius della retribuzione opera nel limitato ambito del declassamento professionale, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. ratione temporis, e non impedisce alle parti di concordare una nuova determinazione del compenso. L’Istituto previdenziale che contesti l’imponibile deve individuare specificamente le voci retributive «dovute» e non conservate per effetto delle modifiche contrattuali.

Il Fatto

La vicenda riguarda le retribuzioni corrisposte a dirigenti di una società che, a seguito di una crisi aziendale, avevano rinegoziato i compensi inizialmente convenuti. L’INPS, all’esito di un verbale ispettivo, aveva contestato l’assoggettamento a contribuzione della sola retribuzione erogata e non anche di quella che i dirigenti avrebbero avuto diritto di ricevere in base al CCNL applicabile.

Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Bari poi avevano ritenuto non violata la regola del minimale contributivo, valorizzando la libera rinegoziazione dell’accordo originario. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha novellato l’art. 12 della legge n. 153 del 1969, nonché dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Secondo l’Istituto, il concetto di retribuzione ai fini contributivi non coincide con quello rilevante sul piano del rapporto di lavoro: esso ricomprende ogni somma costituente adempimento di obbligazioni imposte da leggi o contratti ed è insensibile alle vicende del rapporto.

La Corte disattende il motivo. La sentenza impugnata distingue correttamente tra «giusta retribuzione», che interessa il piano del rapporto di lavoro, e «retribuzione dovuta», rilevante sul piano contributivo. La Corte territoriale ha accertato l’erogazione di una retribuzione corrispondente a quella dovuta in base alle leggi e ai contratti collettivi, richiamando il principio espresso da Cass. n. 8017 del 2023.

Il passaggio decisivo riguarda l’oggetto della rinegoziazione. La Corte chiarisce che essa ha riguardato unicamente il livello del superminimo, originariamente riconosciuto in misura superiore ai limiti tabellari previsti dal CCNL. Il nuovo accordo, pertanto, non ha intaccato il minimale contributivo. In assenza di declassamento professionale, l’art. 2103 cod. civ., nella formulazione ratione temporis, non impediva alle parti di stabilire nuovi patti retributivi.

La Corte rileva inoltre un difetto di specificità del ricorso: l’Istituto non ha chiarito quali voci retributive «dovute» ai dirigenti, non conservate per effetto delle modifiche contrattuali, sarebbero state erroneamente escluse dall’imponibile. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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