Spese per trasferte del lavoratore autonomo e limite di deducibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 10323 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di lavoro autonomo, la deducibilità delle spese per trasferte effettuate con autovettura propria del professionista è disciplinata dall’art. 164, comma 1, lett. b), t.u.i.r., quale norma speciale rispetto al criterio generale di cui all’art. 54 t.u.i.r. La norma, nella formulazione ratione temporis vigente, opera come presunzione legale assoluta sull’ammontare dei costi deducibili, limitando la deduzione al 40% senza che sia richiesta alcuna indagine sulla finalità del singolo trasporto, essendo inclusi tutti i componenti negativi riconducibili al mezzo di trasporto. L’Amministrazione finanziaria, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento, non può prospettare argomentazioni ulteriori rispetto a quelle espresse nella motivazione dell’atto impositivo.
Il Fatto
Un professionista, dottore commercialista, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2008, aveva recuperato a tassazione l’importo relativo alle spese chilometriche per trasferte effettuate con auto propria. L’Ufficio fondava la pretesa sulla mera indeducibilità in astratto delle spese di trasferta del lavoratore autonomo, richiamando la disciplina dei soli redditi di lavoro dipendente e d’impresa. La CTP rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, escludendo l’applicabilità analogica delle norme invocate e aggiungendo, per la prima volta, il profilo della mancata prova dei requisiti di certezza e inerenza dei costi. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 54 t.u.i.r. e del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della CTP per l’anno 2003.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina preliminarmente il motivo relativo al giudicato esterno, ritenendolo potenzialmente dirimente, e lo rigetta. Richiamando il principio secondo cui l’effetto vincolante del giudicato opera nei limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, la Corte precisa che la questione della deducibilità delle spese di trasferta si risolve in una questione di diritto, involgente l’attività interpretativa delle norme. Tale attività, consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale, non può costituire un limite all’esegesi di altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda.
Nel merito, la Corte accoglie i motivi relativi alla violazione di legge e all’ultra-petizione. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata aveva escluso la deducibilità sulla base della non applicabilità delle norme dettate per altri redditi. La Corte chiarisce che il quadro normativo è completato dall’art. 164 t.u.i.r., norma speciale rispetto all’art. 54 t.u.i.r., che disciplina i limiti di deduzione delle spese per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di arti e professioni. La norma, con la presunzione legale assoluta del 40%, tiene conto dell’uso promiscuo del bene e preclude all’Amministrazione e al giudice di indagare la finalità del singolo spostamento.
Quanto al secondo profilo, la Corte censura la decisione della CTR che aveva valorizzato la mancata prova dei costi, profilo mai dedotto nell’atto impositivo. L’Amministrazione, nel giudizio di impugnazione, non può ampliare la materia del contendere, che resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’avviso, né il giudice può fondare la decisione su elementi estranei a tale perimetro. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.
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Nota della Redazione
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