Gestione plurisoggettiva di carte valori senza subconti: conto irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 440 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, la qualifica di agente contabile discende dalla mera circostanza, anche di fatto, dell’avere il maneggio di denaro pubblico o della custodia di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, prescindendo da un formale provvedimento di nomina. Quando la gestione di carte valori sia plurisoggettiva, tutti i soggetti che hanno avuto disponibilità e maneggio dei modelli sono tenuti alla resa del conto. Il conto redatto dal responsabile dell’ufficio è irregolare se non è corredato dei conti degli agenti secondari, in violazione dell’art. 192, terzo comma, del R.D. n. 827/1924, poiché la confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione delle responsabilità. La mancata redazione del verbale di passaggio delle consegne non inficia il conto quando la ricognizione delle consistenze è comunque documentata; l’omessa relazione dell’organo di controllo interno è addebitabile all’Amministrazione, non all’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso, per l’esercizio 2019, dal consegnatario di carte valori dell’ufficio periferico di una Prefettura, ultima gestione dell’agente. Il conto, redatto su modello conforme, era stato sottoscritto e vistato in regolarità.

Il magistrato istruttore aveva rilevato l’assenza di un verbale di passaggio delle consegne, tanto all’inizio quanto alla cessazione della gestione, e l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno. L’agente aveva assunto la qualità di contabile in via di fatto, in assenza di formale nomina, secondo una prassi organizzativa consolidata dell’ufficio. L’amministrazione e la difesa dell’agente avevano concluso per il discarico, in assenza di irregolarità gestionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’attività rendicontata: i modelli cartacei delle carte di identità, forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e contraddistinti da numero di serie, sono carte valori ai sensi del D.M. Economia e Finanze 23.12.2013, All. A, detenuti dall’ufficio per essere distribuiti ai Comuni richiedenti. La gestione è esclusivamente a materia, poiché i versamenti degli importi sono effettuati direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

L’esame dei modelli di ricevuta ha evidenziato che alla gestione hanno preso parte, oltre al responsabile, più funzionari addetti alla distribuzione, i quali hanno sottoscritto le consegne in qualità di impiegati addetti e hanno quindi assunto la qualifica di agenti contabili. La fattispecie integra una gestione plurisoggettiva, sussumibile nel modello dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924.

Il conto presentato è però unitario, nonostante l’ingerenza di una pluralità di soggetti. Ne deriva un rilevante profilo di irregolarità: il conto non è corredato dei conti degli agenti secondari, che l’art. 192, terzo comma, del R.D. n. 827/1924 impone di unire a corredo di quello del contabile principale. Il conto, infatti, deve essere idoneo a dimostrare i fatti di gestione e i relativi risultati, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.; la giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, afferma l’indefettibilità dell’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione. La confusione delle gestioni impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti, che rispondono per la parte che vi hanno avuto.

Quanto al mancato verbale di passaggio delle consegne, il Collegio osserva che il consegnatario è tenuto alla ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali, anche in caso di assunzione di fatto dell’incarico, per evitare il formarsi di una gestione confusa da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale. Nel caso concreto, però, la scrittura di apertura del conto trova corrispondenza in quella di chiusura dell’esercizio precedente, con giacenze e movimentazioni coerenti: il rilievo non determina quindi autonomo pregiudizio.

Infine, l’omessa relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. La parificazione del conto e il visto di regolarità della Ragioneria non assolvono in funzione sostitutiva, differendo per metodo e contenuto. Pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare e l’agente non è ammesso al discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *