Cessazione della materia del contendere e spese compensate per riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 23 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvengano atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere, sempre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento e sottopongano al giudice conformi conclusioni. La riliquidazione del trattamento con l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995 e il pagamento degli arretrati integrano tale sopravvenienza. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla novità giurisprudenziale costituita dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
L’appellante, militare della Marina Militare in quiescenza, era destinatario del sistema di calcolo c.d. “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di anni 14, mesi 6 e giorni 2. Il giudizio di primo grado, promosso per ottenere la riliquidazione della pensione con l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, era stato respinto dalla Sezione giurisdizionale pugliese, che aveva escluso l’estensione ai militari “under 15” dei principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.
Proposto appello, nelle more del gravame l’INPS ha provveduto al ricalcolo del trattamento applicando il coefficiente annuo del 2,44% alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995 e al pagamento delle differenze arretrate con la rata di novembre 2022. L’appellante ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta alla quale l’Istituto ha aderito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto, ai sensi dell’art. 101, comma 3, c.g.c., che l’INPS ha sanato, costituendosi, il vizio relativo alla mancanza di prova della notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, rilevato dall’applicativo Giudico e su cui gravava l’onere a carico dell’appellante ai sensi dell’art. 182 c.g.c.
Entrambe le parti hanno chiesto con conformi conclusioni la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’appellante ha depositato memoria sottoscritta dal difensore munito di facoltà di rinunciare agli atti; l’Istituto ha aderito con memoria per l’udienza, confermando oralmente la richiesta.
La Corte richiama la pacifica giurisprudenza, tra cui Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n. 2063/2014, Sez. 3 n. 16150/2010, n. 23289/2007, Sez. 6-5 n. 5188/2015, Sez. 3 n. 16891/2021, nonché Corte dei conti, Sez. II app. n. 235/2023, n. 241/2024 e n. 284/2024. La declaratoria di cessata materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse ad agire e contraddire e ricorre in tutte le ipotesi di sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere.
Nel caso concreto sussistono le condizioni: l’INPS ha documentalmente dimostrato di avere riliquidato il trattamento pensionistico ordinario diretto di anzianità con il coefficiente annuo del 2,44% alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995 e di avere corrisposto le differenze arretrate con la rata di novembre 2022. La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in considerazione della novità giurisprudenziale costituita dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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