Rinnovazione della prova dichiarativa e obbligo motivazionale in appello (Cass. pen. Sez. II n. 30204 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale posto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è limitato alle sole prove dichiarative assunte in udienza nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero, nel giudizio abbreviato, all’esito dell’integrazione probatoria disposta a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen.. Il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria non è tenuto a una motivazione rafforzata quando il provvedimento di primo grado abbia contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, non essendovi in tal caso argomenti alternativi da confutare. La decisione di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, pervenga all’affermazione di responsabilità in riforma di una sentenza assolutoria deve argomentare la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unica ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione dei vizi logici o delle inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato il primo giudizio.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un’imputata raggiunta da contestazione per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., rispettivamente ai capi a) e b). Il Tribunale, in primo grado, aveva pronunciato sentenza assolutoria; la Corte di appello, su impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la decisione, dichiarando non doversi procedere quanto al capo a) per intervenuta prescrizione e affermando la responsabilità per ricettazione quanto al capo b), con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, deducendo due motivi: la mancata rinnovazione della prova testimoniale dell’unico teste escusso in primo grado, sollecitata anche dal pubblico ministero, e la configurabilità dei reati contestati, con contestazione della prova della contraffazione dei beni sequestrati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ritenuto non fondato. La Corte richiama anzitutto il tenore dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che limita espressamente l’obbligo di rinnovazione ai soli casi di prove dichiarative assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero, per il giudizio abbreviato, all’esito di integrazione probatoria, con esclusione del rito “secco”.

Quanto all’obbligo motivazionale, i giudici di legittimità richiamano le Sezioni Unite n. 14800 del 21.12.2017, che hanno distinto l’ipotesi del sovvertimento della sentenza assolutoria da quella della totale riforma di una sentenza di condanna, precisando che solo nel primo caso il giudice di appello deve argomentare la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unica ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso concreto la Corte di merito ha reso motivazione congrua, indicando il contenuto del verbale di sequestro redatto dalla Guardia di finanza, l’escussione dei testi, le relazioni delle case produttrici e l’omessa produzione della documentazione attestante la lecita provenienza dei beni. Il giudice di primo grado, per contro, aveva motivato in modo laconico, limitandosi a richiamare documentazione non valutata.

La Corte aggiunge che, secondo Sez. 6 n. 11732 del 23.11.2022 e Sez. 5 n. 12783 del 24.01.2017, il giudice di appello non ha l’obbligo di motivazione rafforzata quando la sentenza assolutoria sia generica e assertiva, non essendovi considerazioni alternative da confutare.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte considera il dedotto refuso del tutto ininfluente nella struttura argomentativa della sentenza impugnata e conferma la congruità della motivazione sulla natura illecita dei prodotti detenuti per la vendita e sulla ricettazione. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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