Confisca diretta senza ingiunzione esecutiva ex art. 660 cpp (Cass. pen. Sez. 3 n. 18931 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della confisca disposta su beni specificamente individuati, per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, continua ad applicarsi il testo dell’art. 660 cod. proc. pen. vigente prima della novella, che non richiede l’emissione dell’ordine di esecuzione contenente l’ingiunzione al condannato. Il pubblico ministero è pertanto legittimato a dare direttamente esecuzione al provvedimento di confisca, senza necessità di attendere la formazione di un provvedimento ingiuntivo ai sensi della disposizione novellata.
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 25/11/2025, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di vendita di beni immobili presentata dal Procuratore della Repubblica, ai fini dell’esecuzione della confisca disposta con sentenza divenuta irrevocabile il 19/9/2024. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato la propria decisione sull’assenza dell’ordine di esecuzione che il pubblico ministero avrebbe dovuto emettere ai sensi del novellato art. 660 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la disciplina applicabile al caso di specie non fosse quella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Il reato fonte della confisca era stato commesso il 30/9/2017, in epoca antecedente alla novella, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente applicato il testo dell’art. 660 cod. proc. pen. ratione temporis non pertinente.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In particolare, ha richiamato l’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022, secondo cui, per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previgenti, inclusa la disciplina dell’art. 660 cod. proc. pen. nella sua formulazione originaria, che non contemplava l’emissione di un ordine ingiuntivo.
Nel caso di specie, non trattandosi di confisca per equivalente di beni non individuati, ma di confisca di beni specificamente individuati nel provvedimento, l’art. 86, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. — che richiama le modalità esecutive delle pene pecuniarie — non poteva trovare applicazione per i reati commessi prima della riforma. Il pubblico ministero, pertanto, era legittimato a dare esecuzione alla confisca sugli immobili, e il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto provvedere sulla relativa istanza di vendita.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì per un nuovo giudizio alla luce del principio enunciato.
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Nota della Redazione
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