Rinuncia al ricorso e accordo bonario estinguono il giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 16918 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente a seguito di sopravvenuto accordo bonario, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite. L’estinzione per rinuncia non integra l’ipotesi sanzionatoria dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica alle fattispecie ivi non contemplate. Il giudice deve pertanto dichiarare l’estinzione e regolare le spese secondo la comune conclusione delle parti.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto il suo appello, confermando la decisione di primo grado sfavorevole sul ricorso contro un avviso di accertamento relativo a una differenza di imposta dovuta a titolo di ICI per l’anno 2007.

Nel corso del giudizio di legittimità le parti concludevano un accordo bonario. Con nota congiuntamente sottoscritta anche dai difensori, la società dichiarava di rinunciare al ricorso e il Comune accettava la rinuncia. La causa giungeva quindi alla camera di consiglio per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo muove da un dato processuale essenziale: la rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente integra i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ. Non vi è quindi spazio per l’esame dei motivi di impugnazione, poiché la sopravvenuta caducazione dell’iniziativa processuale preclude ogni valutazione di merito.

La Corte dichiara dunque l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite. La regolazione delle spese riflette l’accordo amichevole intervenuto tra le parti, che giustifica la reciproca soccombenza.

Il passaggio più rilevante riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che ricorrano le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il collegio qualifica tale previsione come misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, e ne afferma la natura di norma di stretta interpretazione.

Da qui la conseguenza: la disposizione non ammette interpretazione estensiva o analogica e non è applicabile all’ipotesi, ivi non contemplata, di estinzione del giudizio per rinuncia. La Corte richiama, in termini conformi, un proprio precedente della Sezione III e chiude con il dispositivo di estinzione e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *