Eleggibilità del sindaco dipendente comunale e aspettativa non retribuita (Cass. civ. Sez. I n. 16920 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elezione del sindaco, la causa di ineleggibilità del dipendente dell’ente locale non opera se l’interessato, entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, chiede ed ottiene il collocamento in aspettativa non retribuita. Ove l’aspettativa sia stata richiesta e concessa per il solo periodo della campagna elettorale, la sua scadenza dopo la proclamazione degli eletti integra una perdita della condizione di eleggibilità verificatasi successivamente alla consultazione elettorale, che costituisce causa di decadenza ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 267/2000, rimovibile dall’amministratore nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 69 del medesimo decreto, non una ineleggibilità originaria. La ratio della disciplina è evitare l’inquinamento del voto e alterazioni della par condicio dei candidati durante la campagna elettorale; la rimozione della causa in epoca successiva non lede gli interessi protetti.
Il Fatto
Alcuni cittadini elettori di un Comune hanno agito in giudizio nei confronti di un candidato eletto sindaco, dipendente dello stesso ente, chiedendo l’accertamento della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 7), del d.lgs. n. 267/2000 e la dichiarazione di invalidità della proclamazione, oltre che della delibera consiliare di convalida degli eletti.
Il candidato aveva chiesto l’aspettativa non retribuita dall’impiego comunale per il periodo della campagna elettorale, fino alla data di proclamazione degli eletti, e, dopo l’elezione, ne aveva domandato il proseguimento per l’intera durata del mandato. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo soluzioni di continuità tra i due periodi e qualificando l’eventuale incompatibilità come rimovibile anche ex post. Gli elettori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: l’art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni, tra l’altro, per collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; l’art. 68 prevede la decadenza dalla carica per la perdita delle condizioni di eleggibilità, sia preesistenti sia sopravvenute; l’art. 69 riconosce all’amministratore dieci giorni per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
Nel caso concreto, il candidato aveva inoltrato tempestivamente, prima del termine per la presentazione delle liste, la domanda di aspettativa senza retribuzione per la campagna elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, e successivamente aveva ottenuto il proseguimento dell’aspettativa per tutto il mandato. La Corte ha quindi escluso che durante la campagna elettorale si sia verificato alcun rischio di inquinamento del voto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2017, che considera dimissioni e aspettativa strumenti entrambi idonei a scongiurare il pericolo di indebite pressioni sul corpo elettorale.
La scadenza dell’aspettativa dopo la proclamazione e il conseguente rientro in servizio attivo del dipendente integrano piuttosto la fattispecie dell’art. 68 del d.lgs. n. 267/2000: una perdita della condizione di eleggibilità verificatasi dopo la consultazione elettorale, rispetto alla quale l’amministratore dispone del termine di dieci giorni per la rimozione. Nel caso di specie la condizione è stata rimossa prima di qualsiasi contestazione.
Quanto al quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che nelle controversie elettorali non si controverte sull’attribuzione di una somma o di un bene di valore determinato, ma sulla tutela di un interesse pubblico mediante la legittimazione diffusa. Il vantaggio non è monetizzabile e la quantificazione dei compensi resta espressione del potere discrezionale del giudice, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione dell’intimato e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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