Rinuncia al ricorso e aspecificità dei motivi di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 39165 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta dopo la sua proposizione a mezzo di difensore munito di procura speciale, ne impone la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non prevedendo l’art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità contemplate dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle di cui all’art. 591 cod. proc. pen. È aspecifico, e perciò inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo di legittimità che riproponga le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza confrontarsi con l’apparato motivazionale della decisione impugnata. Non sono deducibili in cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di appello.

Il Fatto

La Corte di appello, con sentenza del 18.02.2025, ha parzialmente riformato la decisione di condanna pronunciata dal Tribunale in esito a giudizio abbreviato. Nei confronti di uno dei due imputati i reati contestati riguardavano plurimi furti in abitazione, la ricettazione di una coppia di targhe e la sostituzione di persona. I giudici di secondo grado hanno concesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, mitigando il trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di entrambi gli imputati. Il primo ha dedotto un cattivo funzionamento del collegamento video all’udienza, che avrebbe viziato il consenso al concordato sulla pena. Il secondo ha censurato il ritenuto coinvolgimento nei furti, nella ricettazione delle targhe e la mancata esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del primo imputato è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, fatta pervenire in cancelleria dal difensore di fiducia e procuratore speciale. La Suprema Corte richiama il consolidato insegnamento per cui alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia conseguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, non operando distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità.

Quanto al secondo ricorrente, il Collegio confuta il primo motivo osservando che l’impianto argomentativo dei giudici di appello è lineare e coerente. Il coinvolgimento nel furto in abitazione è inferito da plurime circostanze: l’utilizzo dell’autovettura per raggiungere i luoghi dei fatti, l’apposizione di targhe di provenienza delittuosa, la partecipazione attiva alla stipula del contratto di assicurazione del veicolo, con intestazione a persona munita di documento identificativo falso, e la disponibilità del mezzo nei giorni successivi all’acquisto.

La doglianza è inoltre affetta da aspecificità estrinseca. Il ricorrente ripropone le medesime osservazioni già avanzate in appello, senza articolare controdeduzioni idonee a superare gli argomenti spesi dal giudice del gravame. La mancanza di specificità ricorre sia nella genericità della doglianza, sia nel difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Infondato è anche il motivo sulla ricettazione delle targhe: l’apparato argomentativo della Corte territoriale esplicita il percorso logico-deduttivo, ricostruendo il complessivo programma criminoso, comprensivo dell’acquisto del veicolo, della stipula dell’assicurazione tramite soggetto non identificabile e dell’apposizione delle targhe false.

Quanto alla recidiva, i giudici di appello ne hanno ancorato il riconoscimento all’incremento della pericolosità sociale, desunto dalla commissione dei furti in località distanti dalla residenza e dall’efficiente organizzazione di uomini e mezzi. La censura sul diverso valore ponderale delle attenuanti generiche è inammissibile, perché la questione non fu prospettata con i motivi di appello. Entrambi i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *