Sequestro preventivo e preclusioni nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 2696 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento con rinvio, sono precluse sia la possibilità di dedurre questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che aveva determinato l’annullamento, sia la possibilità di riproporre questioni già decise e coperte dalla decisione della Corte in sede rescindente. Il giudice del rinvio è pertanto vincolato al solo thema decidendum individuato dalla sentenza di annullamento. In tema di sequestro preventivo, qualora la Corte di cassazione abbia già ritenuto validamente emesso il titolo cautelare, la questione della mancanza di una domanda cautelare nei confronti del proprietario del bene non può essere riproposta. La lacuna motivazionale riguardante il periculum in mora, rilevata in sede di annullamento, risulta colmata allorché il giudice del rinvio motivi diffusamente sulle esigenze impeditive che sorreggono la misura, senza sostituire le ragioni poste a fondamento del provvedimento originario.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, confermava il sequestro preventivo di un autoarticolato di proprietà del ricorrente, indagato per reati in materia di accise. Il sequestro era stato disposto dal G.i.p. su richiesta del pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione del principio della domanda, la mancata convalida del sequestro probatorio e l’autonoma conversione in sequestro preventivo da parte del G.i.p., nonché la mancata verifica, in sede di rinvio, dell’esistenza di una richiesta del P.M. fondata su esigenze impeditive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati i motivi di ricorso, rilevando in via preliminare che, all’esito del giudizio di rinvio, sono precluse sia la possibilità di dedurre questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che aveva determinato l’annullamento, sia la possibilità di riproporre questioni già decise, coperte dalla decisione della Corte in sede rescindente.
Quanto alla questione dell’esistenza di una richiesta di sequestro preventivo, la Corte ha osservato che essa era già stata affrontata e risolta dalla Terza Sezione nella precedente pronuncia, che aveva ritenuto validamente emesso il titolo cautelare a prescindere dalla circostanza che la domanda cautelare avesse riguardato altri soggetti. La questione era quindi coperta dal giudicato e non poteva essere riproposta in sede di rinvio.
La Corte ha inoltre escluso la possibilità che il G.i.p. avesse motu proprio convertito il sequestro probatorio in preventivo, trattandosi di affermazione non documentata e priva di fondamento, poiché il sequestro probatorio non deve essere trasmesso al G.i.p. per la convalida. Quanto alla dedotta mancanza della richiesta di sequestro preventivo, la Corte ha rilevato che dall’indice del fascicolo del P.M., allegato dallo stesso ricorrente, risulta la presenza del decreto di sequestro emesso dal G.i.p.
Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che la lacuna motivazionale rilevata in sede di annullamento sia stata colmata dal Tribunale, che ha diffusamente motivato sulle esigenze impeditive, rilevando che il mezzo era stato impiegato per la consegna illecita di gasolio e che la sua libera disponibilità potesse agevolare la protrazione di ulteriori reati. Trattasi di argomentazioni non censurabili in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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