Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed esclusione delle spese (Cass. pen. Sez. III n. 5527 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, determinata da sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Tuttavia, il venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità resta sul piano processuale e non produce gli effetti economici ordinariamente collegati alla definizione sfavorevole del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato in relazione all’introduzione di sostanza stupefacente all’interno di un istituto penitenziario, aveva proposto appello cautelare avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Velletri che aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il Tribunale della libertà di Roma, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva rigettato l’appello.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza fondata su motivazione insufficiente e su travisamento della prova, nonché in relazione all’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per aver il Tribunale considerato la custodia in carcere l’unica misura idonea a preservare le esigenze cautelari, omettendo ogni valutazione sull’interrogatorio successivamente reso dall’indagato.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta una vicenda processuale rilevante: con ordinanza del 20 dicembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha disposto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico. Su tale presupposto il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte prende atto della rinuncia e ne trae la conseguenza processuale. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all’impugnazione determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla decisione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, esaurisce infatti l’interesse a una pronuncia nel merito.

Il passaggio ulteriore riguarda gli effetti economici della declaratoria. La Corte rileva che, qualora la rinuncia consegua a una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, l’inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse non integra, infatti, un’ipotesi di soccombenza.

A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama un orientamento consolidato, citando tra le pronunce più recenti Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione di condanna in favore dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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