Prescrizione: sospensione del processo per sentenza di condanna in primo grado (Cass. pen. Sez. I n. 13552 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applicano le cause di sospensione della prescrizione previste dall’art. 159, comma 2, nn. 1 e 2, cod. pen. nel testo introdotto dall’art. 1, comma 11, l. 23 giugno 2017, n. 103, benché tale disciplina sia stata successivamente abrogata. Tra esse rientra la sospensione conseguente alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il termine di prescrizione non può quindi ritenersi decorso ove il giudice di appello abbia omesso di computare tale periodo. L’erronea declaratoria di estinzione del reato è corretta in cassazione mediante annullamento senza rinvio, quando la prescrizione maturi nelle more del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico. La Corte d’appello, in riforma della decisione, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, calcolando il termine massimo di cinque anni ex art. 161 cod. pen. e aggiungendo i giorni di sospensione conseguenti a un rinvio di udienza richiesto dalla difesa.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non essere stata computata anche la sospensione derivante dalla pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall’art. 159 cod. pen. nel testo applicabile ratione temporis ai fatti. La difesa ha sostenuto l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, invocando la reviviscenza della disciplina precedente, ritenuta più favorevole.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla qualificazione del reato come contravvenzione, che si prescrive in quattro anni ex art. 157, comma 1, cod. pen., termine elevato a cinque anni dagli atti interruttivi ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen. A tale periodo il giudice di appello aveva correttamente aggiunto i giorni di sospensione per il rinvio richiesto dalla difesa.

Il punto decisivo è però un altro. Poiché il fatto è stato commesso in data ricompresa nella finestra temporale tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, al caso si applica anche la causa di sospensione prevista dall’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen. nel testo vigente alla data del commesso reato, introdotto dall’art. 1, comma 11, l. n. 103 del 2017. La Corte richiama, sul punto, la pronuncia delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, resa in informazione provvisoria, che ha affermato l’applicabilità ai reati del periodo indicato delle cause di sospensione previste dai nn. 1 e 2 del secondo comma dell’art. 159.

Ne deriva che all’originaria data di maturazione devono aggiungersi ulteriori un anno e sei mesi di sospensione, con conseguente spostamento del termine. La prescrizione risultava pertanto non ancora maturata alla data della sentenza di appello, sicché la declaratoria di estinzione era erronea.

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha però disposto l’annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché nelle more del giudizio di legittimità il termine di prescrizione è effettivamente decorso, con conseguente estinzione del reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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